
(Massimo Cacciari – lastampa.it) – Era da aspettarselo che, difronte a un Parlamento che non legifera (quanti sono i Disegni di legge in materia che attendono di essere discussi?) e allo sfascio di ogni cultura amministrativa, ci fossero Regioni che pretendono di “fare da sé”, come si trattasse di cucina regionale. Mi riferisco ai problemi delicatissimi del fine vita, ovvero del problema-cardine: quello della morte volontaria medicalmente assistita. È un diritto? Come regolarlo? Il Parlamento tace, la Corte costituzionale supplisce finora come può. Ed ecco il glorioso Veneto che in forza della competenza legislativa in materia sanitaria vuole regolare sul proprio territorio la materia! Non esiste un ufficio legislativo in codesta Regione che faccia leggere l’art.117, comma 2, ai nostri intrepidi legislatori: lo Stato (per quanto fatto a pezzi dalle dilettantesche riforme che hanno portato vent’anni fa alla revisione del Titolo V) ha esclusiva competenza in materia di “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”? Ora è appunto palese che qualsiasi ordinamento sul fine vita ha precisamente a che vedere con questioni e norme civili, penali e processuali. Lasciamo perdere – sperando che qualcuno si avveda dell’assoluta anti-costituzionalità di qualsiasi legge il Veneto promulghi – i deliri dei “costituzionalisti” regionali, e veniamo al merito della questione. Quali sono i nodi che andrebbero sciolti attraverso un’autentica discussione parlamentare?
La legge auspicata (e fino a quando non l’avremo anche su questa materia regnerà la disuguaglianza di classe, per cui chi ha soldi si arrangia come vuole all’estero) dovrebbe trattare con chiarezza le diverse fattispecie. Sul diritto a non farsi curare, fino al rifiuto di qualsiasi trattamento, anche di assumere cibo, non dovrebbero esservi dubbi. Ma accanto a questo diritto deve essere ribadito anche quello che garantisce la cura palliativa; chi decide di cessare ogni terapia non può essere abbandonato alla sofferenza. Ammesso che si sia d’accordo su questo principio, il vero problema emerge difronte alla richiesta di suicidio medicalmente assistito (con relativa spesa per la sanità pubblica). Bisogna riconoscere alla persona il diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile? E come è possibile distinguere sofferenza fisica da psicologica? Dunque il diritto, se riconosciuto, va riconosciuto per ogni forma di sofferenza. E chi ne può decidere la presenza? è evidente soltanto la persona sofferente. In base al primato costituzionale della persona non sembra si possa ragionare diversamente. Qualunque altro principio sancirebbe la sudditanza della persona a regole o vincoli comunitari e sociali (il suicidio come lesione del “vincolo di solidarietà”, ecc.).
Ammesso che sia possibile un accordo politico su questa base (e ne dubito altamente), allora si potranno affrontare problemi più di ordine procedimentale. Anzitutto, l’accertamento della chiara volontà del richiedente, l’accertamento, cioè, che nulla lo ha condizionato in qualsiasi modo nella sua decisione – non solo condizionamenti da parte di altri, ma anche derivanti dalle sue condizioni economiche, ecc., ovvero da qualsiasi causa possa essere ritenuta amministrativamente superabile. Questo accertamento, che riterrei necessario, può essere svolto soltanto da un giudice terzo. Il suo intervento non può avere alcuna natura di tipo etico, deve semplicemente accertare la piena volontà del soggetto, la sua capacità di intendere e volere. E dovrà farlo in tempi rapidissimi, da fissare per legge. E da parte del medico o della struttura sanitaria? Se ci si fonda sul principio, difficilmente negabile in sede etico-filosofica, che la sofferenza è soltanto quella che io sento, e che la vita mi può risultare intollerabile anche senza essere massacrato nel mio fisico, il ruolo del medico non può che risolversi nell’accertamento della mia volontà e relativa richiesta al giudice di compiere gli accertamenti di cui sopra onde procedere. Trovare un giusto equilibrio tra questa posizione estrema e una che metta in mano, alla fine, al medico se acconsentire o no al suicidio assistito, è molto arduo. Tuttavia, se la persona lo richiede – e cioè non si limita a rifiutare ogni cura – e questa richiesta deve essere soddisfatta dal servizio pubblico (credo che solo la sanità pubblica dovrebbe essere responsabile di questa procedura) – è evidente che questa persona entra in un rapporto col medico, non può trattarlo da semplice mezzo esecutore. Il medico deve dunque accertare la natura di questa sofferenza, esporre le eventuali possibilità di cura per quanto dolorose e lunghe, discutere col soggetto le diverse alternative, se vi sono. Questa relazione sarà sottoposta all’attenzione del giudice, che però svolgerà autonomamente la propria indagine.
Una procedura di questo tipo, o qualsiasi altra, non evita la questione: se medico o giudice, o medico e giudice insieme, non credono sussistano le condizioni per procedere nel suicidio assistito, la volontà del soggetto sofferente va rigettata (magari invitandolo, se ne ha i mezzi, a emigrare in Svizzera?)? Una procedura implica comunque un giudizio, che non può essere quello del diretto interessato. Se vi è una procedura, non può esservi automatismo che preveda la pura esecuzione della volontà della persona. A me quella indicata pare la più ragionevole. Rimangono questioni aperte sulla possibilità di fondarsi anche su chiare testimonianze pregresse della volontà del soggetto a fronte di condizioni terminali. E difficile sempre resterà il problema dell’obiezione di coscienza, Ma fino a quando non vi sarà accordo sui principi fondamentali non si giungerà a alcuna regolamentazione e le Regioni, punctum dolens da tutto taciuto del nostro assetto istituzionale, faranno a pezzettini anche questo spicchio di Stato. Il modello anti-Schengen impera.