Silvio Berlusconi assolto per il Ruby ter. Le motivazioni della sentenza: “Le testimonianze delle olgettine dichiarate inutilizzabili”

Il presidente Fabio Roia spiega che le Olgettine non potevano essere sentite come testimoni nei processi «Ruby 1» e «Ruby 2» perché erano «sostanzialmente indagate di reato connesso» in base «agli indizi non equivoci a loro carico»

Le motivazioni della sentenza del «Ruby Ter»: «Le testimonianze delle olgettine dichiarate inutilizzabili»
I pm in aula oggi prima della sentenza di assoluzione per Berlusconi

(di  Giuseppe Guastella – corriere.it) – Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo Ruby ter che lo vedeva imputato di corruzione in atti giudiziari per i soldi (e altri benefit) arrivati alle «Olgettine», vale a dire le ragazze che partecipavano alle cene nelle case del Cavaliere e che erano testimoni nel processo. Il tribunale ha assolto l’ex premier «perché il fatto non sussiste», respingendo la richiesta della pm Tiziana Siciliano che aveva invece chiesto una condanna a 6 anni di carcere. Con Berlusconi sono state assolte anche tutte le ragazze. Poco dopo la lettura del verdetto il presidente del tribunale Fabio Roja ha diffuso una nota con la quale anticipa le motivazioni dell’assoluzione. 

L’assoluzione di Silvio Berlusconi è legata indissolubilmente al contenuto dell’ordinanza con la quale, accogliendo l’eccezione presentata dall’avvocato Federico Cecconi, difensore di Berlusconi, le testimonianze delle Olgettine furono dichiarate inutilizzabili. Lo spiega con precisione la nota del presidente Roja. In essa si legge che le persone non potevano essere sentite come testimoni nei processi «Ruby 1» e «Ruby 2» perché erano «sostanzialmente indagate di reato connesso» in base «agli indizi non equivoci a loro carico». 

Se le loro dichiarazioni, come detto, non possono essere usate nel processo Ruby ter per dimostrare che erano testi corrotti, di conseguenza chi le ha fatte non può essere accusato di corruzione in atti giudiziari e neppure di falsa testimonianza

«La falsa testimonianza – spiega Roia – può essere commessa solo da chi legittimamente riveste la qualità di testimone». Se viene assunto come testimone un soggetto che non poteva rivestire tale qualità perché, come detto, sostanzialmente indagato, «la possibilità di punire per dichiarazioni false è esplicitamente esclusa dall’art. 384 comma 2 del codice penale».

Per quanto riguarda le assoluzioni di Carlo Rossella, ex presidente di Medusa, e di Aris Espinosa dall’accusa di falsa testimonianza essa è arrivata «perché dagli atti è emersa con evidenza l’insussistenza del fatto» di cui erano accusate. 

Infine, Maria Rosaria Rossi, Simonetta Losi e Giorgio Puricelli hanno beneficiato della prescrizione

10 replies

  1. Che schifo…Una sentenza così scandalosa e nessuno dei “chiacchieroni “ tuttologi frequentatori quotidiani a questo blog che non si indigna, che non scrive una parola…Forse abbiamo quello che ci meritiamo…

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  2. Quindi non è vero che B abbia elargito soldi alle Olgettine.
    Quindi alcune Olgettine raccontavano balle.
    Quindi i media che pubblicavano addirittura gli importi ricevuti da ognuna di esse scrivevano balle.
    Ho sempre creduto che tutto ciò ( le elargizioni) fosse vero e quindi dovrei convincermi di essere un credulone ( o meglio un coglione) ma ,pur sforzandomi, non ci riesco. E allora mando tutti a quel paese per conservare almeno un po’ di autostima…

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  3. Quindi il fatto non sussiste..!
    hahahha… siamo alle comiche…bocchino questa sera: dopo tante angherie finalmente si è dimostrato che Ruby era la nipote di mubarak…
    Io ricordo che un certo avvocato,morto tempo fa, aveva raccolto testimonianze delle olgettine per manlevare B. da ogni reato…
    Forse rientrano nella posizione di “utilizzatrici finali” altra trovata del solito avvocato (Rip)!

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  4. Ma una sentenza del genere è passabile in una qualsiasi nazione che non sia un baraccone da circo?

    Rendiamoci conto.

    In essa si legge che le persone non potevano essere sentite come testimoni nei processi «Ruby 1» e «Ruby 2» perché erano «sostanzialmente indagate di reato connesso» in base «agli indizi non equivoci a loro carico».

    Questo significa che QUALSIASI reato che qualcuno compia assieme ad altri, se poi questi vengono a loro volta imputati di qualcosa, le loro dichiarazioni non avrebbero valore in quanto non sono semplici testimoni? Ma se sono stati correi e hanno compiuto atti in complicità, come fanno ad essere esenti da accuse pure loro?

    Allora è vero che IN DUE SI PECCA MEGLIO.

    Ma come è possibile che un tribunale se ne esca con una sentenza del genere?

    A proposito: ma chi sono i magistrati che l’hanno emessa, tanto per capire chi rappresente ‘il popolo italiano’?

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  5. Dubito che con l’ appello si risolva la questione. ….salvo trovare testimoni della corruzione da parte di B, che non siano anche imputate……perché da quanto ho capito un imputato/coimputato può mentire, mentre un testimone no, altrimenti incorre nel reato di falsa testimonianza. …..un complice/coimputato può essere sentito in tribunale, ma la sua deposizione non è in qualità di testimone! C’è da chiedersi come il pm non abbia considerato questo vizio di forma. …..che è da azzeccagarbugli, e non dignitoso. … Forse qualcuno ,più esperto , può meglio chiarire, ma è come nello scambio di mazzette fra un corruttore ed un amministratore pubblico corrotto, entrambi sono a processo per corruzione , ma vengono sentiti come coimputati, mentre il testimone è quello che , senza essere coinvolto , ha visto il passaggio della mazzetta. …..i due imputati possono non rispondere o dichiarare il falso, mentre il testimone deve rispondere, altrimenti è reticente, e deve dichiarare il vero, pena reato di falsa testimonianza ,che mi pare preveda pure l’ imputazione immediata!

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