(estr. di Massimo Villone – ilfattoquotidiano.it) – […] – La legge elettorale è ora in Senato (As 1971). È ingegnerizzata per far passare le esigenze di maggioranza tra le maglie (larghe) poste dalla Consulta. Ma l’ingegneria non basta. Vediamo, senza pretesa di completezza, alcuni punti principali.

[…] Anzitutto il premio. Si sente la critica che 105 seggi (70+35) sono troppi. Ma la dimensione del premio è analoga a quella già avallata dalla Corte nella sentenza 35/2017. Il dubbio di costituzionalità viene piuttosto dalla struttura a cifra fissa. Per la Corte il premio è accettabile perché funzionale a governabilità e stabilità, ma deve comunque osservare canoni di proporzionalità e di necessità nel sacrificio della rappresentatività, nonché di idoneità rispetto al fine. Nel modello considerato dalla Corte il premio aggiunge seggi nella misura (variabile) necessaria a conseguire il risultato, e decresce all’aumentare del voto del vincente. È la struttura del Porcellum, dell’Italicum, delle leggi elettorali oggi vigenti per le assemblee regionali e locali. Nell’As 1971, invece, i 70+35 seggi sono un contingente predeterminato. Ne segue che il danno alla rappresentatività può eventualmente essere anche maggiore del necessario. Per di più, il premio è garantito integralmente in ogni scenario. Così, se mancano candidati si attinge ai listini, se manca capienza il seggio migra altrove, in coalizione può passare da una lista all’altra. I seggi del premio non seguono i voti. Non è affatto certo che questo impianto rientri nei canoni stabiliti dalla Corte.

Veniamo alle liste bloccate. Attualmente il blocco comprende listini di collegio e premio. Ma i seggi del premio compongono in realtà un listone unico, e vanno comunque a candidati che l’elettore non vota, e in larga parte nemmeno vede, perché il premio non ha un voto proprio. Se poi l’emendamento Bignami bocciato in Camera viene ripresentato e approvato, i nomi in cima ai listini – se il premio scatta – non sono quelli che entrano con i listini. Le pluricandidature accentuano l’effetto negativo, e il seggio può spostarsi tra liste e territori. Non c’è garanzia che l’elettore sappia con certezza chi elegge, e dove. Quindi che il listino sia breve non basta di per sé per una assoluzione. Si aggiunga che solo una minoranza dei parlamentari sarebbe di fatto scelta con le preferenze, essenzialmente con i partiti maggiori. Alla fine, l’unica garanzia è che il parlamento rimanga in prevalenza di nominati.

[…] Quanto al Senato, il premio è calcolato su cifra nazionale, anzi bicamerale perché metà del titolo sta nei voti dell’altra Camera, e distribuito tra le regioni qualunque sia l’esito regionale. Se in una regione prevale la coalizione A ma nazionalmente vince B, i seggi del premio in quella regione vanno a B. Un premio ai perdenti. Non a caso, l’art. 6 dell’Ac 1921 sul premierato, approvato dal Senato in prima lettura e ora in coma vegetativo in Camera dei deputati, aggiunge all’art. 57 Cost., che prevede per il Senato una base elettorale regionale, la formula “salvo il premio su base nazionale”. Una modifica che la stessa maggioranza ha ritenuto necessaria per raggiungere l’obiettivo che ora invece persegue con legge ordinaria.

Infine, l’obbligatoria indicazione nella documentazione elettorale del premier, a pena di ricusazione del contrassegno, fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica. Salvo, altresì, il divieto di mandato imperativo ex art. 67. Ma proprio quest’ultimo richiamo disvela l’irrilevanza giuridica dell’individuazione del premier, che non vincola in alcun modo i parlamentari nell’indicazione che danno al Presidente nelle consultazioni. Una previsione coercitiva nel mezzo, inoperante nel fine. Né gioverebbe cancellare il richiamo all’art. 67, che rimarrebbe comunque parametro prevalente e applicabile. E allora perché? Solo per creare un problema al centrosinistra.

Le fibrillazioni nella maggioranza sono ancora alte, in specie su preferenze e rappresentanza di genere. Incombe Vannacci, ed è un vero paradosso per Meloni che la migliore strategia di riduzione del danno sarebbe cancellare dalla legge elettorale ogni correzione maggioritaria. I tempi slittano. Potremo allora ricordare che tornerà in Cassazione il Rosatellum, nel contesto di eccezioni di incostituzionalità sollevate (ord. 28511/2025, giudizio Palumbo ed altri contro Presidenza del Consiglio). Cogliamo nell’ordinanza che i giudici guardano al “complessivo meccanismo che emerge dalla legge elettorale”. È un approccio che bene si applicherebbe anche al Melonellum, i cui vizi sono di sistema, e seguiremo con interesse. Ma il giudizio pende dal 2018, e dimostra che la via verso la Consulta può essere lunga e lenta. Per la riforma in discussione è probabile ci si giunga dopo il voto. La battaglia politica verrà prima di quella giuridica.