MIGRANTI: EMENDAMENTO LEGA, PERMESSO SOGGIORNO OVER 14 A PUNTI

(Agi) – “Ad ogni ingresso nel territorio nazionale, allo straniero sono fornite informazioni sui doveri e sui diritti ad esso conferiti con il permesso di soggiorno, al fine di garantire ed avviare un processo di integrazione finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri e l’impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa’ nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana. A tal fine, ogni straniero di eta’ superiore ai quattordici anni, al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, sottoscrive un ‘Accordo di integrazione’, articolato per crediti”.
Con questo emendamento al decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 in esame al Senato (il fascicolo degli emendamenti e’ stato pubblicato oggi), la Lega rilancia il ‘permesso di soggiorno a punti’, la proposta avanzata con forza dal segretario Matteo Salvini, soprattutto a seguito di episodi di cronaca come quelli avvenuti a Modena.
“La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno – si legge nell’emendamento presentato – Contestualmente lo straniero sottoscrive e si impegna a rispettare i valori della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 23 Aprile 2007 per tutto il periodo della permanenza sul territorio nazionale”.
“L’Accordo – si legge ancora – ha la medesima durata del permesso di soggiorno ed e’ articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere e raggiungere specifici crediti e obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita’ del permesso di soggiorno medesimo”. “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, con decreto al Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, “sono stabiliti i criteri e le modalita’ per la sottoscrizione di tale Accordo, con l’indicazione della soglia dei crediti e obiettivi da raggiungere a seconda della tipologia e della durata del permesso di soggiorno”.
“Con l’Accordo di integrazione lo straniero si impegna ad acquisire una adeguata conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche, nonche’ della vita civile in Italia. A tal fine lo straniero si impegna a frequentare una sessione di formazione civica e linguistica entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo”, si legge ancora.
“La verifica dei crediti – si sottolinea – avviene con cadenza annuale, mediante la produzione di idonea documentazione e della certificazione di partecipazione alla sessione di formazione civica e di conoscenza della lingua italiana, che lo straniero consegna allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, e con modalita’ di interoperabilita’”.
Ed ancora: “La produzione da parte dello straniero della documentazione per il riconoscimento dei crediti e la verifica del raggiungimento della soglia dei crediti finali costituisce adempimento necessario per poter procedere al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno nonche’ per l’acquisto o concessione della cittadinanza italiana”.
In tali casi “il mancato raggiungimento dei crediti richiesti costituisce causa ostativa per l’ottenimento o conversione del permesso di soggiorno e per l’acquisto o concessione della cittadinanza italiana”. E dunque “la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore”.
MIGRANTI: EMENDAMENTO LEGA A DL, STRETTA A PROTEZIONE SPECIALE
(Agi) – Inserire ulteriori restrizioni sul riconoscimento della protezione speciale per motivi di integrazione dello straniero. E’ quanto prevede un emendamento della Lega al decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 in esame al Senato (il fascicolo degli emendamenti e’ stato pubblicato oggi).
Per quanto riguarda l’esame delle domande di protezione internazionale con le procedure previste dal Regolamento Ue, si propone la modifica della valutazione dei requisiti che – si sottolinea nell’emendamento – devono essere raggiunti in presenza di tutte le seguenti condizioni: “periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni; conoscenza certificata della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; disponibilita’ di un alloggio conforme ai vigenti requisiti igienico-sanitari o comunque idoneo alle finalita’ abitative; percezione, nell’ultimo triennio, del reddito di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2”. “L’onere della prova incombe sull’interessato”, si legge.
La domanda di protezione e’ rigettata – si legge ancora nella proposta di modifica – “nel caso in cui lo straniero, secondo un canone di proporzionalita’, e’ considerato una minaccia: per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto e’ stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione”.
Tra gli emendamenti della Lega al dl anche uno riguardante le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato: “Non e’ ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione, salvo il caso in cui il richiedente dimostri di essersi utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazioni allegando una dichiarazione dei competenti uffici consolari che attesti l’impossibilita’ di aderire alla sua richiesta a causa della mancanza nel Paese di origine di un’anagrafe della popolazione analoga a quella esistente in Italia o della mancanza di un ufficio con funzioni di anagrafe tributaria che possa produrre tale certificazione e dalla quale si possa evincere quanto richiesto. Fino alla risposta dell’autorita’ consolare, l’istanza del richiedente e’ senza effetto”.
La Lega propone anche un inasprimento sulla lotta contro la contraffazione: al momento e’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 154 euro “per chi utilizza abusivamente, duplica o riproduce materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti non conformi, a condizione che il fatto non costituisca reato”: il gruppo del partito di via Bellerio a palazzo Madama propone di aumentarla a 500 euro.
Inoltre previsti cambiamenti anche riguardanti la Legge 7 aprile 2017, n. 47 (nota anche come “Legge Zampa”) che disciplina e rafforza le misure di protezione e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati: a decidere non deve essere il tribunale per i minorenni competente ma il prefetto del luogo dove si trova il minore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente.



