LE MOTIVAZIONI – Archiviato l’esposto contro l’invio degli atti al comitato

(DI MARCO GRASSO – ilfattoquotidiano.it)- I pm di Firenze non hanno commesso alcuna violazione nel trasmettere al Copasir gli atti sequestrati a Marco Carrai, mail e chat, tra le quali anche conversazioni con Matteo Renzi: “Il diritto alla riservatezza – conclude il Tribunale di Genova, che ieri ha definitivamente archiviato un’altra querela presentata dal leader di Italia Viva nei confronti dei suoi accusatori – deve sicuramente soccombere di fronte a quello della sicurezza nazionale”. La denuncia del senatore ipotizzava per quella trasmissione il reato di abuso d’ufficio nei confronti dei pm fiorentini Luca Turco e Antonino Nastasi. Del loro operato veniva contestato soprattutto il fatto di aver risposto alla richiesta del Copasir (datata novembre 2021) solo l’8 marzo del 2022. E cioè molti mesi dopo, successivamente alla decisione della Cassazione che il 18 febbraio del 2022 aveva disposto la restituzione e la distruzione del materiale sequestrato a Carrai che, invece, è finito tra gli atti trasmessi al Copasir. Quel ritardo, secondo il Tribunale di Genova, può essere tutt’al più valutato sotto un profilo “disciplinare”, ma non ha rilevanza penale: “È legittima – riconosce il Tribunale di Genova – la lamentela di Carrai rispetto alla diffusione di quel materiale, di cui la Cassazione aveva disposto la distruzione”, ma “non c’è nessuna prova che detta diffusione possa essere attribuita con certezza a una condotta dolosa al dottor Luca Turco”, che peraltro lo inviò a un organo “per sua natura tenuto alla assoluta segretezza”. In altre parole, non esiste prova di quello che la difesa di Carrai ha definito un “piano diabolico”, attribuito ai pubblici ministeri toscani.
È con queste motivazioni che il giudice di Genova, Nicoletta Guerrero, ieri ha definitivamente chiuso il caso e respinto così l’istanza di Matteo Renzi, che si era opposto alla richiesta di archiviazione del procuratore aggiunto di Genova Francesco Pinto. Per configurare un abuso d’ufficio, argomenta il magistrato, non solo manca la prova del dolo, ma anche la violazione in sé: il reato di abuso d’ufficio prevede infatti un comportamento del pubblico ufficiale che vada espressamente contro quanto previsto da una legge, e una sentenza della Cassazione “non ha valore di legge”. Per tutte queste ragioni, conclude il giudice, in base a “quanto previsto dalla riforma Cartabia”, “non può oggi essere formulata prognosi concreta che in un eventuale giudizio si possa giungere alla condanna dell’indagato”.
Nel corso dell’udienza in cui si è discussa l’opposizione all’archiviazione, il legale di Carrai, Massimo Dinoia, aveva messo in discussione anche il fatto che le conversazioni private dell’imprenditore potessero avere rilevanza per la sicurezza nazionale. La controparte, rappresentata dall’avvocato Cecilia Turco, aveva invece citato in aula una serie di contatti avuti da Carrai con personaggi vicini a servizi segreti esteri, citando il Mossad. Il giudice Guerrero, liquida quella controversia, di cui “le parti forse hanno troppo discusso”, come irrilevante: non spettava al pm Turco valutare la rilevanza di quegli atti, sotto al profilo della sicurezza nazionale, ma al Copasir.