
(estr. di Massimo Villone – ilfattoquotidiano.it) – […] Il 5 agosto, a scrutinio segreto con 206 voti contro 133, la Camera nega l’autorizzazione al sequestro delle chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. È bufera in aula, in specie per un contestatissimo intervento del capogruppo FdI Bignami.
Delmastro non è indagato. La Procura di Roma chiede le chat in un’indagine per intestazione fittizia e riciclaggio, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Dichiara che servono a verificare la versione data dalle persone sottoposte alle indagini e le allegazioni difensive. Il paradosso è già tutto qui. L’immunità viene azionata sacrificando insieme l’indagine e la difesa di chi è indagato, per proteggere un parlamentare che non l’aveva chiesta, e che anzi aveva dichiarato di avere inoltrato lui stesso le chat alla Procura, non avendo “alcunché da nascondere”. Si apre la prospettiva di un ricorso dei magistrati alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni.
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Nel 1993 il Parlamento riscrisse l’art. 68 Cost. cancellando l’autorizzazione a procedere, divenuta agli occhi del paese uno scudo di casta. Rimase l’autorizzazione per gli atti più invasivi (arresti, perquisizioni, intercettazioni, sequestri di corrispondenza) ma ripensata come presidio della funzione, non della persona. L’obiettivo non era più proteggere il parlamentare dal processo, ma il Parlamento dall’aggressione persecutoria.
La Corte costituzionale è rimasta fedele a quel disegno? Nella sentenza 390/2007 leggiamo che la garanzia tutela non la riservatezza ma la funzione. Ma nei fatti la protezione si è dilatata non poco: i tabulati (38/2019), i messaggi già ricevuti e archiviati (170/2023), da ultimo perfino le videoregistrazioni fatte da un interlocutore privato (111/2026). La preoccupazione per la pervasività dei mezzi digitali è comprensibile, e l’equiparazione delle chat alla corrispondenza cartacea regge. Ma quando ogni comunicazione del parlamentare è coperta in quanto tale, il collegamento con la funzione diventa presunzione assoluta. E una siffatta presunzione è la forma logica (e giuridica) del privilegio.
Su un diniego come questo, poi, non esiste un precedente puntuale. La Corte ha annullato due dinieghi (74/2013, Cosentino; 157/2023, Ferri), ma riguardavano l’utilizzo di captazioni già legittimamente acquisite. Il diniego che ha retto al sindacato (188/2010) colpiva una richiesta relativa a un senatore indagato. Mai la Corte ha giudicato il diniego preventivo sulla corrispondenza di un non indagato, in un procedimento a carico di soli terzi, con il diritto di difesa del terzo in campo. Una bussola però c’è, nell’affermazione (sent. 390/2007) che la protezione del parlamentare non può travolgere le esigenze della giurisdizione e i diritti di chi ha avuto la ventura di averlo come interlocutore. È un punto che la relazione di maggioranza elude. Mentre avanza critiche sulla genericità della richiesta estesa a tutte le comunicazioni, essendo note le date rilevanti. Ma la genericità si cura delimitando, non negando, e un’autorizzazione circoscritta nell’oggetto e nel tempo era possibile, quindi doverosa.
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Perché non si segue questa strada? Per una rilettura dell’art. 68 che prevale. Il fatto che Delmastro non sia indagato viene visto come aggravante dell’onere motivazionale della Procura. Il presupposto concettuale è che la garanzia copra la persona e non la funzione. È un ritorno all’antico. Cui però si aggiunge un’invenzione del tutto nuova, quando si lamenta che la richiesta viene “direttamente dalla Procura di Roma”, senza “l’intervento di un giudice o di altra autorità terza e indipendente”. Un requisito che né l’art. 68 né la legge 140 del 2003 conoscono. A che servirebbe il giudice terzo, se non a filtrare il sospetto che il pubblico ministero persegua scopi impropri? Ma qui un fumus persecutionis non l’ha dedotto nessuno. La Camera scrive da sé il criterio del proprio diniego, ed è lo schema che la Corte censura nella sent. 74/2013. Un’immunità azionata in assenza della persecuzione da cui dovrebbe proteggere non tutela la funzione. Cosa tutela?
Lo dice il calendario. Il 5 lo scudo per Delmastro; il 6 l’audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione d’inchiesta sul Covid, al culmine di uno scontro frontale con la premier. È l’uso partigiano del potere: la difesa per gli amici, l’attacco per i nemici. Come negli Stati Uniti, dove la maggioranza repubblicana usa le audizioni sulla pandemia per portare Anthony Fauci sul banco degli imputati, e Trump copre fedeli, sodali e clientes, muovendo contro oppositori e dissenzienti. Il 1993 aveva voluto chiudere con l’immunità come status di casta. Il caso Delmastro mostra il rischio di tornare al punto di partenza, con integrazioni e aggiunte in via di interpretazione. È l’arrogante volontà di mantenere a ogni costo il potere.