Legge anti-maranza: criminalizza una categoria di persone più che l’illecito. Evidente asimmetria tra reati di strada e dei colletti bianchi

(di Vincenzo Musacchio – lanotiziagiornale.it) – Nelle più recenti stagioni legislative in materia di ordine pubblico ricorre lo stesso filo conduttore: ricondurre condotte altrimenti gestibili fuori dal circuito penale entro nuove fattispecie di reato. Tale dinamica investe anche la cosiddetta “normativa anti-maranza”, finalizzata a incidere su baby gang, devianza minorile e microcriminalità urbana. In questa cornice riaffiora, con evidenza, il modello del “diritto penale del nemico”, in cui la logica repressiva privilegia la severità immediata dell’annuncio politico rispetto all’ossequio rigoroso dei principi costituzionali.
Legge anti-Maranza: le criticità dietro la narrazione
Dietro la narrazione del contrasto al degrado giovanile si celano, infatti, rilevanti criticità sul piano del diritto penale: a mio avviso, il provvedimento legislativo in esame solleva forti sospetti d’incostituzionalità sotto molteplici profili. Il primo nodo riguarda il principio di tassatività e determinatezza della norma penale (art. 25, comma 2, Cost.). Il diritto penale, coerente con la tutela della libertà, punisce i fatti commessi, non le categorie umane né gli stili di vita. Quando una misura di pubblica sicurezza intende colpire un’aggregazione giovanile facendo leva su elementi quali l’abbigliamento, l’atteggiamento o l’appartenenza a una sottocultura, si scivola inevitabilmente nel cosiddetto “diritto penale d’autore”, ossia in una forma di criminalizzazione legata alla persona più che all’illecito.
Per impedire applicazioni arbitrarie, la disposizione deve descrivere il reato in modo rigoroso, chiaro e verificabile. Laddove il legislatore tenti di tipizzare fenomeni fluidi come le bande di strada, privo di contorni empirici sufficientemente definiti, il rischio di compromissione del principio di tassatività e determinatezza non è solo teorico: diventa, di fatto, una concreta probabilità. Un ulteriore profilo di elevata criticità attiene alle misure che mirano a restringere l’area dell’imputabilità dei minori o a introdurre automatismi sanzionatori, con ricadute punitive a carico dei genitori.
Perimetro della responsabilità personale
La responsabilità presunta del genitore per reati commessi dal figlio rischia di oltrepassare il perimetro personale della responsabilità penale, sconfinando in una logica che punisce una presunta “colpa di posizione”, piuttosto che l’accertamento di un fatto proprio e colpevole. Inoltre, i meccanismi repressivi preventivi e le restrizioni anticipate della libertà, analoghi al daspo urbano o a fermi con finalità cautelari di natura anticipata, sono incompatibili con il principio di libertà personale (art. 13 Cost.), secondo cui ogni compressione deve fondarsi su presupposti legati all’accertamento di un fatto di reato, e non su valutazioni di pericolosità futura formulate in via prognostica.
Privilegiare il rigore detentivo e processuale a scapito dei percorsi educativi e riabilitativi comporta il rischio di ridurre la flessibilità che, nel sistema penale minorile, è tradizionalmente orientata al recupero del minore. Tale impostazione collide con i principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), oltre che con la funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.). Un impianto sanzionatorio che risponde alla devianza giovanile innalzando le pene e azzerando gli spazi di misure alternative determina una sproporzione evidente tra la gravità materiale dell’illecito e la severità della risposta statale.
Cosa dice la Corte Costituzionale
Come ricordato più volte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, quando la pena diventa manifestamente sproporzionata o smarrisce il proprio fine rieducativo per trasformarsi in una mera punizione intimidatoria, l’esito è l’illegittimità costituzionale. Definire i giovani emarginati delle periferie come un “nemico pubblico” contro cui indirizzare decreti e misure eccezionali non colma, in realtà, il vuoto di servizi sociali, non contrasta l’abbandono scolastico e non risolve il disagio legato ai processi di integrazione.
Quando la politica rinuncia a governare le cause sociali della devianza e si limita a punirne i sintomi, produce norme destinate a durare quanto la contingenza elettorale, per poi scontrarsi con i rilievi della Corte Costituzionale o con le censure dei giudici di merito. La sicurezza dei cittadini si tutela attraverso l’efficacia delle forze dell’ordine e la presenza ordinaria dello Stato sul territorio, senza smantellare le garanzie costituzionali per inseguire il consenso dell’opinione pubblica.
Asimmetria repressiva
È inoltre diffusa la percezione di un’asimmetria tra l’efficacia della punizione per i reati di criminalità di strada – ricondotti al fenomeno dei “maranza” – e la risposta riservata a reati come corruzione e “colletti bianchi”. Tale divario segnala un problema strutturale del sistema giudiziario penale. I reati di microcriminalità generano un allarme sociale immediato e visibile, ad esempio in stazioni e quartieri, alimentando richieste politiche e mediatiche di interventi rapidi: decreti sicurezza, aumenti di pattugliamenti, misure urgenti.
La corruzione, invece, produce danni economici ingenti nel lungo periodo – come infrastrutture scadenti e sprechi di denaro pubblico – ma incide sull’emotività collettiva in modo meno diretto e immediato sulla quotidianità dei cittadini. Ne deriva una tendenza strutturale del sistema penale a intercettare con maggiore rapidità ciò che si manifesta in superficie, con maggiore difficoltà nella penetrazione di reti complesse in cui il confine tra lecito e illecito si presenta spesso opaco, anche a causa di cavilli burocratici e di condotte formalmente occultate sotto la veste della regolarità amministrativa.
Vincenzo Musacchio è Professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS), Rutgers University of Newark (USA)