(estr. di Filoreto D’Agostino – ilfattoquotidiano.it) – […] Le leggi elettorali che prevedono un premio di maggioranza o di governabilità sono per definizione “leggi truffa” perché servono ad alterare significativamente il rapporto tra volontà dei votanti e rappresentanza degli stessi. L’Italia, purtroppo, ha un triste primato di tali leggi, dalla n. 2444/1923 (cosiddetta legge Acerbo), preordinata a instaurare il regime fascista, alla n. 58/1953 (alla quale deve l’epiteto denigratorio), fino al Porcellum (nomen omen: n. 270/2005) e all’Italicum (n. 52/2015), mai applicato.

[…] Il premio di maggioranza è incompatibile con un ordinamento realmente democratico, come dimostra la sostanziale inesistenza dell’istituto fuori dall’Italia: solo in Grecia e a Malta è previsto tale premio, ma in misure tali da non assicurare un’effettiva prevalenza parlamentare. Tutto il resto del mondo ignora il premio di maggioranza. Probabilmente lo ignoreremmo pure noi se la Corte costituzionale, anziché sanzionarlo, non avesse aperto all’ipotesi, giungendo fino a definire il 40 per cento di voti come soglia ragionevole per garantirne l’applicazione (con un argomento non dissimile da un pugno sbattuto sul tavolo: n. 35/2017). Si è così ignorato il principio secondo il quale ogni sistema elettorale deve salvaguardare il rapporto tra singolo votante e rappresentanza dello stesso, come sancito dall’articolo 48 della Costituzione che, al secondo comma, afferma solennemente che il voto è personale ed eguale. Eguale ovviamente anche nel conteggio secondo il rapporto “uno vale uno” che il premio di maggioranza modifica in modo abnorme. L’aperta violazione del parametro costituzionale sarebbe giustificata, secondo la favoletta propalata dal centrodestra, per salvaguardare la governabilità. Ma questo risultato non si può conseguire incidendo sui diritti fondamentali dei quali l’eguaglianza costituisce cardine.

[…] Augusto Barbera con altri studiosi sostiene che l’ordinamento repubblicano disciplinato nella seconda parte della Costituzione è stato configurato per l’apprensione delle forze costituenti di non ricadere in un esecutivo come quello fascista caratterizzato dall’assoluto accentramento di poteri. Una riforma utile ad assicurare stabilità al governo va fatta, di conseguenza, nell’ambito proprio, innovando cioè la seconda parte della Costituzione, senza alterare o violare i principi della prima. Gli strumenti sono noti, a iniziare dalla sfiducia costruttiva. Occorre aggiungere: il premio di governabilità previsto dallo Stabilicum comporta una doppia truffa. La prima deriva dal tipo di normazione, la seconda riguarda in concreto la pesante elusione della volontà popolare. Sembra che il centrodestra abbia concordato nell’aumentare al 42 per cento la soglia d’applicazione del premio (ridotto ma ancora abnorme). Quale che sia la misura della soglia non cambia l’illecita e grave manipolazione della volontà degli elettori. Per comprenderlo basta fare una semplice ipotesi suffragata oggi dai sondaggi. Secondo rilevazioni sostanzialmente condivise dagli operatori, all’esito elettorale le due maggiori coalizioni supererebbero entrambe il 42 per cento attestandosi a distanza minima con uno scarto che, secondo alcuni sondaggisti, non andrebbe oltre lo 0,1 per cento dell’intero elettorato. La riforma prevede che la coalizione con un voto in più ottenga il premio di maggioranza; l’altra coalizione, che con il sistema proporzionale otterrebbe probabilmente un egual numero di seggi, subisce una drastica riduzione. È costituzionalmente ragionevole tutto ciò? Può ammettersi che una norma prevarichi la rappresentanza popolare? […]

Uno 0,1 per cento avrebbe la capacità di polverizzare perfino un milione di voti. Per evitare questo grave attentato alla democrazia occorre prevedere un meccanismo che riconduca la scelta al popolo sovrano. Unica soluzione praticabile è il ballottaggio perché sia l’intera comunità nazionale, comprendendo coloro che non hanno votato per le due coalizioni, a decidere chi dovrà rappresentare gli italiani e governare il Paese. Solo il ballottaggio può rabberciare una riforma costituzionalmente illegittima nell’ipotesi che entrambe le coalizioni superino la soglia del 42 per cento. In mancanza di tale previsione sarebbe estremamente difficile per il presidente Mattarella dare immediato corso a una legge che offende i principi fondanti della Repubblica.