
(Stefano Baudino – lindipendente.online) – A poco meno di due anni dall’entrata in vigore della riforma Nordio, un pezzo importante del provvedimento rischia di essere bocciato dalla Corte Costituzionale. La Corte d’Appello di Milano, infatti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta sul divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta, previsto dalla riforma che porta la firma del Guardasigilli. Il giudice delle leggi è così chiamato nuovamente a pronunciarsi su una disciplina che, già nel 2007 con riforma Pecorella, era stata dichiarata illegittima. Un potenziale altro “colpo” per la legge Nordio dopo l’approvazione della direttiva anticorruzione di fine marzo da parte dell’Europarlamento, che, di fatto, chiede la reintroduzione del reato di abuso d’ufficio, abrogato dalla medesima riforma.
La legge Nordio è entrata in vigore il 25 agosto 2024. Tra le varie modifiche, ha riscritto l’articolo 593 del codice di procedura penale, stabilendo che il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati che si giudicano con citazione diretta a giudizio. Sulla carta, si tratterebbe di reati “minori”, ma l’elenco – in seguito all’entrata in vigore della riforma Cartabia nel 2002 – si è significativamente ampliato, vedendo ormai al suo interno delitti tutt’altro che secondari, tra i quali falsa testimonianza, evasione aggravata, lesioni personali stradali gravi, truffa aggravata, furto aggravato e frodi assicurative.
Nello specifico, il caso da cui tutto è partito riguarda un procedimento per truffa nel quale una donna è stata processata per aver ottenuto con un raggiro una somma di denaro da chi gestiva un negozio di fiori, sostenendo che servisse per un funerale. Il tribunale di Busto Arsizio ha però deciso di non proseguire, ritenendo che mancasse una valida querela, perché chi l’aveva presentata non era legittimato a farlo. Non condividendo tale conclusione, i pm hanno cercato di impugnare la decisione. Ma, per l’appunto, l’iniziativa di appello era destinata a scontrarsi con la nuova norma che lo vieta. L’obiettivo della Procura era ovviamente quello di sollecitare il vaglio della Consulta: la Corte d’appello di Milano ha ritenuto inevitabile chiedere se una disciplina del genere possa davvero reggere sul piano costituzionale.
Nell’ordinanza pubblicata lo scorso 8 aprile, i giudici scrivono testualmente che «non appaiono manifestamente infondati i dubbi di compatibilità dell’art. 593» con la Carta Costituzionale. La norma, osservano i giudici, crea una disparità palese: il pm non può appellare un’assoluzione (dunque quando perde completamente), mentre può farlo se il primo grado ha solo ridotto una pena o escluso un’aggravante (quando perde solo in parte). Una contraddizione che la Consulta aveva già bocciato nel 2007, dichiarando illegittima la cosiddetta “riforma Pecorella”. Ma c’è di più. Secondo i giudici milanesi, verrebbe violato anche l’articolo 111 della Costituzione, che garantisce il giusto processo e la parità tra le parti. «La disposizione denunciata – si legge nell’ordinanza – non permetterebbe all’accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa». È vero che l’imputato e il pm non devono avere poteri identici, ma ogni disparità dev’essere giustificata da una ragionevole finalità. Nel caso del rito abbreviato, per esempio, la limitazione all’appello del pm è accettabile perché l’imputato rinuncia al contraddittorio in cambio di una pena ridotta e di un processo più veloce; al contrario, nel giudizio ordinario, «la limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero si presenta come del tutto unilaterale, priva cioè di qualsivoglia contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo». Ora la palla passerà alla Consulta.
Oltre alle limitazioni all’appello per i pm, la legge Nordio ha previsto l’abolizione del reato di abuso di ufficio, ossia l’articolo specifico con cui si sanzionava «un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, compie un atto in violazione di leggi o regolamenti, con l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure di arrecare ad altri un danno ingiusto», ma anche la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite e una forte stretta all’utilizzo e alla pubblicazione delle intercettazioni. A fine marzo, però, l’Europarlamento ha approvato una direttiva anticorruzione che introduce una fattispecie comune sull’esercizio illecito di funzioni pubbliche. In sostanza, la traduzione europea di una condotta che, nel contesto giuridico italiano, risulta sovrapponibile al perimetro dell’ex reato di abuso d’ufficio. Il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e, una volta pubblicato, entrerà in vigore dopo 20 giorni. Da quel momento, l’Italia avrà 24 mesi per recepire la direttiva nel proprio ordinamento; in caso di mancato o incompleto adeguamento, la Commissione europea potrà avviare una procedura d’infrazione.
B!
Esci da quel corpo!
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