
(Stefano Rossi) – Desta scalpore, e ribrezzo per cotanta ignoranza e oltraggio all’ordinamento giuridico, il decreto-legge n. 23/2026, come emendato in Senato, ora alla Camera, per il contenuto dell’art. 30, bis, che questo governo vuole convertire in legge.
Detto articolo si inserisce nella procedura di rimpatrio assistito, di cui all’art 14, T.U. Immigrazione, con una previsione che, per lo scrivente, è imbarazzante commentare per il grado di ignoranza che, impunemente, il legislatore non pensa nemmeno di coprire.
Non se ne vergogna, anzi, sembra non capire tutto questo scandalo.
Vediamo il contenuto: “Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze”.
In sostanza, il difensore diventa strumento repressivo del governo al fine di ottenere il rimpatrio, volontario o meno, di un immigrato, dietro compenso.
Il Consiglio Nazionale Forense, Le Unioni Camere Penali, l’Associazione Nazionale Magistrati, Magistratura Democratica, l’Organismo Congressuale Forense, si sono sentiti in dovere di esprimere tutto lo stupore, lo sdegno e la preoccupazione dopo aver letto la norma citata.
Ma che cosa mai sarà successo al governo per partorire una sconcezza del genere?
Forse, dopo tanti proclami populisti contro l’immigrazione, il governo si è reso conto delle enormi difficoltà nel gestire i flussi migratori e tutte le procedure per tutti gli stranieri che giungono in Italia.
Hanno pensato che, gli avvocati, possano convincere lo straniero a ritornare sui suoi passi, dopo gli enormi sforzi, fisici ed economici, per raggiungere il nostro Paese, dietro compenso, naturalmente. Perché, quando misuri il mondo con spirito venale, questi sono i risultati.
Non ci riesce il governo, ci riusciranno gli avvocati, avranno pensato.
Ma non mi soffermerò sull’oltraggio riversato a tutta l’avvocatura. Chi partorisce certi strafalcioni non potrà capire.
Mi limito a due considerazioni.
La prima è quanto prevede il II comma dell’art. 24 della Costituzione, quella Costituzione che, questo governo, stava bruttando con una riforma demenziale.
“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
Durante la stesura di questo articolo, alcuni Padri costituenti chiesero questa modifica “La difesa, è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, è regolata da legge”, come a rafforzare il ruolo della difesa.
L’on. Tupini non ritenne necessaria la modificazione, rilevando che compito della Costituzione è di segnare una direttiva precisa al legislatore, al quale spetterà di adeguare le leggi all’art 24. Si volle rimarcare una formula lapidaria e perentoria che nessuna legge dovrà mai e per nessuna ragione violarla, così il pensiero di chi scrisse l’art. 24 della Costituzione.
Certo, non potevano immaginare che sarebbero arrivati gli Alani, gli Unni, gli Ostrogoti, ignari e ignavi di fronte ai Principi costituzionali.
Il difensore non potrà mai percepire soldi per allontanare dai confini il proprio assistito, assistito che, se si rivolge all’avvocato, non lo fa certo per ritornare indietro verso il suo Paese d’origine.
Si tratta di una norma che mina i fondamenti di una regola comune a tutte le democrazie.
Stravolgerla vuol dire mettersi su un piano a noi sconosciuto.
O meglio, sconosciuto a chi si sente partecipe di uno Stato democratico basato su regole di libertà; sono sicuro che, molti altri, non riusciranno a capire nemmeno una parola di quello che ho scritto.
Per questo esiste l’art. 30, bis, che avrà vita molto breve.
Ma il fatto di averla concepita rende bene l’idea di che razza di gente incarna oggi le Istituzioni.
La seconda considerazione.
Era il 28 aprile del 1977, quando le Brigate Rosse uccisero il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino, Fulvio Croce.
Lo uccisero perché i brigatisti, nappisti, di Prima Linea e altri terroristi di sinistra, non riconoscevano lo Stato italiano e le sue leggi. In gabbia, durante i processi, rifiutarono la difesa d’ufficio.
Dovette intervenire la Corte di Cassazione nel ribadire il ruolo fondamentale del difensore a qualsiasi imputato; e che si doveva imporre un difensore per proseguire le udienze.
Non trovandosi disponibili avvocati d’ufficio, fu chiamato il presidente dell’Ordine che intraprese con onore e dignità il suo ruolo imposto dall’ordinamento giuridico.
Ruolo che gli costò la vita.
Per dire, quanto sia fondamentale la presenza dell’avvocato nell’assumere le difese dell’imputato. A costo della vita.
Nell’assumere la difesa. Non l’offesa.
Ma, ripeto, non tutti potranno capire.
Epperò il Mozzarella ha ritenuto a richiamarli per manifesta incostituzionalità.
Quindi smentisce se stesso quando spiegò: ” Mattarella ha sottolineato di aver firmato numerose leggi che non condivideva personalmente, ritenendole sbagliate, ma conformi all’iter parlamentare”
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Non capisco tutta questa indignazione 🤔
Ma non stiamo parlando di rimpatrio volontario assistito ? Che cosa c’entra il diritto alla difesa ?
Immagino che nella fattispecie un immigrato si rivolga di sua spontanea volontà ad un avvocato per avviare la procedura di rimpatrio gratuita. Quindi che cosa c’entra la seguente affermazione nell’articolo:
“In sostanza, il difensore diventa strumento repressivo del governo al fine di ottenere il rimpatrio, volontario o meno, di un immigrato, dietro compenso.”
Mi sembra che che questa disposizione sia semplicemente un incentivo per gli avvocati a farsi carico di questo genere di procedura. Tutto qui.
Boh, forse sono io che non ho compreso bene tutti gli aspetti della faccenda.
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Bravo, l’ultima che hai detto
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spiegami
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lo faccio solo stavolta:
“L’articolo 24 della Costituzione italiana dichiara che la difesa è un diritto “inviolabile”, applicabile a tutte le fasi giudiziarie.
Consiste nella facoltà di far valere le proprie ragioni, contrabbattere le accuse, presentare prove e accedere agli atti processuali.”
Quando un avvocato viene meno ai doveri professionali, arrecando un danno al proprio assistito, si configura il reato di patrocinio o consulenza infedele.
Oltre alle sanzioni penali, l’avvocato infedele subisce sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine degli Avvocati. La violazione dei doveri di segreto e fedeltà, a seconda della gravità, può portare alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale (da uno a tre anni) o, nei casi più gravi, alla radiazione,
L’avvocato NON DEVE in alcun modo arrecare danno al suo assistito.
E’ dal tempo dell’antica repubblica romana che funziona in questo modo.
Solo un questurino in calore (Piantedosi) poteva concepire una cosa del genere.
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Buona l’idea di dare la mancetta agli avvocati tutte le volte che tradiscono i loro clienti…
Solo una mente contorta poteva partorire una sconcezza simile…
Vuoi vedere che il nostro eccelso ministro Nordio non c’entra per nulla?
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