(Fabrizio Venafro – lafionda.org) – Sul terreno della politica estera — dalla guerra in Ucraina all’adesione al vincolo esterno europeo e atlantista — le differenze tra la linea tuttora maggioritaria del PD e il governo Meloni sono minime. È in questo scenario che si inserisce l’avallo della destra del partito al ddl sull’antisemitismo, un passo che approfondisce la spaccatura interna e rende ancora più attuale l’auspicio di Massimo Cacciari: dividere anime distanti, costrette a una convivenza forzata. L’uscita della componente moderata dal PD e il suo naturale riposizionamento al centro rappresenterebbero, da questo punto di vista, l’unico modo per fare vera chiarezza sulla linea politica del partito.

Ma veniamo alla questione del ddl antisemitismo. All’articolo 1 viene ripresa la definizione di antisemitismo elaborata dall’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), la quale recita: «L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Le manifestazioni verbali e fisiche di antisemitismo sono dirette verso persone ebraiche o non ebraiche e/o verso le loro proprietà, le istituzioni della comunità ebraica e i luoghi di culto».

Questa definizione viene integrata da alcuni indicatori esplicitamente richiamati dal ddl per configurare le singole fattispecie. Il nodo critico non risiede nella dichiarazione generale, bensì in tali indicazioni operative. Ad esempio, viene considerata una manifestazione di antisemitismo il paragone tra la politica israeliana e quella nazista. Chi scrive è convinto che lo Stato di Israele e i coloni in Cisgiordania stiano replicando modalità persecutorie analoghe a quelle adottate dai nazisti. Gaza è un’enorme prigione a cielo aperto, come evidenziato dallo storico israeliano Ilan Pappé, e dopo il 7 ottobre è diventata un gigantesco campo di sterminio. La politica di apartheid praticata in Israele ricorda le leggi razziali nazifasciste, mentre i pogrom messi in atto dai coloni israeliani richiamano quelli compiuti ai danni degli ebrei nell’Europa orientale nei primi decenni del Novecento.

Alla luce della nuova legge, la considerazione che la memoria dell’Olocausto sia stata lacerata dal genocidio a Gaza potrebbe essere ritenuta un’espressione di antisemitismo? La memoria della Shoah perde il suo senso profondo se viene celebrata unicamente come momento di sterminio del popolo ebraico e non anche come monito universale contro ogni forma di sterminio e genocidio. Il fatto che i discendenti di chi ha subito uno dei più gravi crimini contro l’umanità si rendano responsabili di un illecito analogo svuota di valore simbolico la stessa Giornata della Memoria. Esprimere queste valutazioni sarà dunque considerato un atto di antisemitismo?

In questa fase storica, un simile intervento legislativo rischia di rappresentare il tentativo di ridimensionare le responsabilità del carnefice, trasformandolo in vittima. Per tale ragione, una legge specifica sull’antisemitismo non solo risulta inefficace nel tutelare gli ebrei da manifestazioni razziste, ma introdurrebbe nell’ordinamento italiano elementi discriminatori con gravi ripercussioni sulla libertà di opinione. Il comma 2 dell’articolo 2 del ddl si propone infatti di contrastare non soltanto le manifestazioni antisemite, ma anche quelle antisioniste, andando oltre le intenzioni stesse dell’IHRA. L’assimilazione tra antisemitismo e antisionismo diventa così legge.

Nella medesima direzione va l’aggiunta di alcuni commi all’articolo 604-bis del codice penale, in cui si sanziona la negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele. Si apre qui una questione estremamente complessa. Pur non ritenendo che Israele non abbia il diritto di esistere (sarebbe assurdo riflettere nei confronti di Israele con la stessa logica negazionista che gli israeliani applicano allo Stato di Palestina), si reputa doveroso interrogarsi sulla legittimità del suo atto fondativo, basato sul principio propagandistico secondo cui la Palestina fosse una terra disabitata e quindi liberamente colonizzabile — uno Stato fondato su un disegno di pulizia etnica perseguito dalla sua nascita fino a oggi. Formulare distinguo di carattere storico potrà generare un’accusa di antisemitismo ai sensi del ddl? Queste riflessioni verrebbero censurate una volta entrata in vigore la legge? Il loro autore sarebbe perseguibile penalmente?

Che un provvedimento di questo tipo sia promosso dalla destra appare lineare, vista la sua sostanziale inerzia di fronte al genocidio in corso e l’assenza di iniziative concrete per fermare Israele, e si iscrive perfettamente nel solco dei decreti sicurezza che limitano la possibilità di manifestare il proprio dissenso. Tuttavia, il fatto che sia condiviso da una componente del partito che aspira a costruire un’alternativa di governo rappresenta un problema politico di fondamentale importanza.