Il presidente Fabio Roia spiega che le Olgettine non potevano essere sentite come testimoni nei processi «Ruby 1» e «Ruby 2» perché erano «sostanzialmente indagate di reato connesso» in base «agli indizi non equivoci a loro carico»

Le motivazioni della sentenza del «Ruby Ter»: «Le testimonianze delle olgettine dichiarate inutilizzabili»
I pm in aula oggi prima della sentenza di assoluzione per Berlusconi

(di  Giuseppe Guastella – corriere.it) – Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo Ruby ter che lo vedeva imputato di corruzione in atti giudiziari per i soldi (e altri benefit) arrivati alle «Olgettine», vale a dire le ragazze che partecipavano alle cene nelle case del Cavaliere e che erano testimoni nel processo. Il tribunale ha assolto l’ex premier «perché il fatto non sussiste», respingendo la richiesta della pm Tiziana Siciliano che aveva invece chiesto una condanna a 6 anni di carcere. Con Berlusconi sono state assolte anche tutte le ragazze. Poco dopo la lettura del verdetto il presidente del tribunale Fabio Roja ha diffuso una nota con la quale anticipa le motivazioni dell’assoluzione. 

L’assoluzione di Silvio Berlusconi è legata indissolubilmente al contenuto dell’ordinanza con la quale, accogliendo l’eccezione presentata dall’avvocato Federico Cecconi, difensore di Berlusconi, le testimonianze delle Olgettine furono dichiarate inutilizzabili. Lo spiega con precisione la nota del presidente Roja. In essa si legge che le persone non potevano essere sentite come testimoni nei processi «Ruby 1» e «Ruby 2» perché erano «sostanzialmente indagate di reato connesso» in base «agli indizi non equivoci a loro carico». 

Se le loro dichiarazioni, come detto, non possono essere usate nel processo Ruby ter per dimostrare che erano testi corrotti, di conseguenza chi le ha fatte non può essere accusato di corruzione in atti giudiziari e neppure di falsa testimonianza

«La falsa testimonianza – spiega Roia – può essere commessa solo da chi legittimamente riveste la qualità di testimone». Se viene assunto come testimone un soggetto che non poteva rivestire tale qualità perché, come detto, sostanzialmente indagato, «la possibilità di punire per dichiarazioni false è esplicitamente esclusa dall’art. 384 comma 2 del codice penale».

Per quanto riguarda le assoluzioni di Carlo Rossella, ex presidente di Medusa, e di Aris Espinosa dall’accusa di falsa testimonianza essa è arrivata «perché dagli atti è emersa con evidenza l’insussistenza del fatto» di cui erano accusate. 

Infine, Maria Rosaria Rossi, Simonetta Losi e Giorgio Puricelli hanno beneficiato della prescrizione