Il diritto non è infallibile, né del resto lo pretende. Tuttavia aspira alla certezza, se non alla verità assoluta, ammesso che ne esista una

Pavia, 6 maggio: l'arrivo di Andrea Sempio in procura

(di Michele Ainis – repubblica.it) – Il vero e il falso. Talvolta si confondono, s’accavallano, si scambiano l’odore. Succede, sta succedendo adesso per il delitto di Garlasco. Dove c’è una giovane vittima (Chiara Poggi) e un colpevole acclarato (Alberto Stasi): assolto in primo grado nel 2009, in appello nel 2011, poi condannato in via definitiva dopo un ping pong tra la Cassazione e un nuovo giudice d’appello. È in carcere dal 2015. Ma nel frattempo la procura di Pavia ha aperto un’indagine su un altro personaggio (Andrea Sempio), sospettandone la colpevolezza.

Da qui un caso che sta avvincendo gli italiani come un thriller. Che li divide tra chi proclama l’innocenza dell’uno o dell’altro. E che infine li sconcerta per i paradossi del diritto. Ma è possibile processare Sempio quando un processo ha già riconosciuto la responsabilità di Stasi? E se poi anche il primo fosse condannato? Non c’è il rischio che la giustizia italiana, alla fine della giostra, individui due colpevoli esclusivi per il medesimo delitto? E se Stasi è davvero innocente, perché da undici anni lo tengono in galera? Come può mai determinarsi un abbaglio giudiziario di questa gravità?

Dobbiamo tollerarci a vicenda — diceva Voltaire — perché siamo tutti deboli, incoerenti, esposti all’errore. Vale nelle relazioni sociali, vale altresì nei rapporti giuridici. Il diritto non è infallibile, né del resto lo pretende. Altrimenti non si spiegherebbe perché ogni sentenza possa venire appellata, e magari rovesciata come un guanto, da un giudice diverso, e poi da un altro ancora, fino alla Corte di cassazione. Tuttavia il diritto aspira alla certezza, se non alla verità assoluta, ammesso che ne esista una.

«Nella certezza consiste la specifica eticità del diritto», scrisse Lopez de Oñate, un giovane filosofo cui il destino non ha concesso d’invecchiare. Sicché in ultimo occorre fissare un punto, un accertamento conclusivo che distingua il creditore dal debitore, il reo dall’innocente. Anche se non sempre la verità giuridica rispecchia la verità dei fatti.

D’altronde la storia è piena di clamorosi errori giudiziari, dall’affaire Dreyfus (Francia, 1894) all’esecuzione di Sacco e Vanzetti (Usa, 1927), dall’arresto di Valpreda per la strage di piazza Fontana (Italia, 1969) al caso Tortora (ancora Italia, 1983). E d’altronde il nostro Stato continua a pagare un fiume di quattrini in risarcimenti per ingiusta detenzione (26,9 milioni nel 2024).

Qual è dunque il punto d’equilibrio tra verità e certezza? E dove si situa quanto al delitto di Garlasco? In questo caso l’iniziativa giudiziaria contro Sempio parrebbe ostacolata da un antico principio giuridico, che a sua volta riflette un bisogno di certezza: ne bis in idem. Significa che non è possibile processare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Se a suo tempo i tribunali avessero proclamato l’innocenza di Stasi, e se in seguito fosse emersa la prova provata della sua colpevolezza, lui l’avrebbe fatta franca. Magari i familiari della vittima avrebbero potuto reclamare un risarcimento economico in sede civile, però la via penale no, quella sarebbe rimasta chiusa.

Tuttavia quel principio vale per Stasi, non per Sempio. Se emergono elementi di prova a carico d’un altro soggetto, i magistrati hanno il diritto e il dovere di procedere. C’è del resto un famoso precedente: il processo a Priebke per l’eccidio delle Fosse Ardeatine, durante gli anni Novanta. La difesa del gerarca nazista invocò una sentenza del 1948 passata in giudicato che assolveva altri imputati per la sua stessa accusa; la Cassazione lo ritenne invece processabile, giacché lui non era parte di quel vecchio processo.

Da qui, allora, l’eventualità più sconcertante: una condanna definitiva anche per Sempio, la verità giuridica smentita da un’altra verità giuridica. Eppure anche quest’ultima ipotesi trova spazio nel vocabolario del diritto. Dice l’articolo 630 del codice di procedura penale: se c’è un contrasto di giudicati, se una sentenza di condanna stride con una sentenza successiva, la prima può venire revocata. È l’istituto della revisione, ma dopotutto ogni nostra conoscenza è sempre oggetto di revisioni, di correzioni, di confutazioni. Ed è questa, in fondo, la promessa dei costituenti: non la giustizia in sé, assoluta e immarcescibile, bensì la ricerca della giustizia — una fatica quotidiana.