(Massimo Fini – massimofini.it) – Il cronista del Giornale Stefano Zurlo ha intervistato Giuliano Pisapia, figlio di Gian Domenico Pisapia, che era un giurista di grande valore, con cui mi onoro di essermi laureato a pieni voti, ma peraltro autore, con le migliori intenzioni, della disastrosa riforma del codice di procedura penale del 1989 (un incrocio fra sistema accusatorio e inquisitorio). LƬ Pisapia jr. ha affermato che bisogna andare oltre ā€œla solita litania sulla lentezza dei dibattimentiā€. Peccato che questa litania sia ā€œsolitaā€ per la semplice ragione che la lentezza dei processi va a incidere pesantemente su alcune questioni fondamentali: la custodia cautelare, la ā€œpresunzione di non colpevolezzaā€, la certezza della pena, la libertĆ  di stampa.

ƈ ovvio che più lunga ĆØ la durata dei processi, più lunga può diventare la carcerazione preventiva. Senza arrivare ai casi clamorosi di Giuliano Naria, il presunto terrorista rosso che fece nove anni di carcerazione preventiva per essere poi riconosciuto innocente, oggi le nostre carceri sono zeppe di persone in attesa di giudizio. Questo per gli stracci, gli altri vanno agli ā€œarresti domiciliariā€, anche questa una discriminazione sociale inaccettabile motivata dalla considerazione che i ā€œcolletti bianchiā€ soffrirebbero di più il carcere perchĆ© non ci sono abituati. La ā€œpresunzione di non colpevolezzaā€ fino a condanna definitiva ĆØ un principio fondamentale del diritto. Ma se i processi si allungano all’infinito diventa di fatto una presunzione di impunitĆ  perchĆ© i processi finiscono inevitabilmente sotto la mannaia della prescrizione o della ā€œimprocedibilitĆ ā€ con cui la ministra della Giustizia Marta Cartabia, con un gioco direi quasi di parole, ha cercato di mascherare la prescrizione. Teniamo presente che se un imputato ĆØ sempre, e giustamente, un presunto innocente, la vittima del reato ĆØ però certa e ha quindi più diritto degli altri di avere una giustizia che invece, prescrizione operans, non avrĆ  mai. La prescrizione poi annulla la certezza della pena che ĆØ un altro dei cardini di un buon funzionamento della giustizia e della societĆ  stessa. Le pene non devono essere troppo dure nĆ© tantomeno ā€œesemplariā€, come s’è detto e fatto troppe volte sotto spinte emozionali, ma devono essere certe. L’abnorme durata dei nostri procedimenti impedisce di tutelare la loro segretezza. Nel codice di Alfredo Rocco (ministro della Giustizia durante l’era fascista) le cui norme hanno avuto valore fino al 1988, l’istruttoria era segreta, il dibattimento ovviamente pubblico (nei sistemi totalitari ĆØ segreto anche il dibattimento). Ciò a tutela delle persone che durante la fase, per forza di cose incerta e a tentoni delle indagini preliminari, possono essere impigliate in un’inchiesta alla quale sono estranee. CioĆØ in un sistema ben regolato la polizia giudiziaria e il pubblico ministero portano alla valutazione del Gip il materiale che hanno raccolto. Il Gip scarta i fatti irrilevanti e porta al dibattimento solo quelli che sono utili al processo e cosƬ, a parer mio, dovrebbe essere. Ma cosƬ non ĆØ stato. PerchĆ© in questi anni i media hanno potuto violare un segreto istruttorio che di fatto non esiste più. Con conseguenze devastanti. Oggi basta che un personaggio pubblico sia raggiunto da un ā€œavviso di garanziaā€, che in teoria dovrebbe essere a sua tutela, perchĆ© si scateni il ā€œtritacarne massmediaticoā€ da parte di questa o quella formazione politica e dei media a essa aggiogati. Ma, d’altro canto, se le istruttorie durano anni, impedire ai media di raccontarle finisce per essere un’inaccettabile mordacchia alla libertĆ  di stampa.

Ritorniamo quindi e sempre al problema dell’abnorme lunghezza delle nostre procedure. In Gran Bretagna durante le istruttorie i media forniscono solo le iniziali dell’indagato indicato come ā€œpersona informata dei fattiā€ e non possono fare nemmeno il nome del giudice inquirente a evitare che costui voglia farsi pubblicitĆ  evitando cosƬ la canzoncina che da anni ĆØ il leitmotiv delle destre italiane per squalificare le indagini. Ma in Gran Bretagna se c’è un imputato detenuto le istruttorie durano dai 28 ai 32 giorni a seconda della diversa composizione del GiurƬ cioĆØ della diversa gravitĆ  del reato. Ma questo da noi ĆØ impensabile. In attesa che si metta mano seriamente a una riforma del codice di procedura penale che lo ripulisca degli infiniti ricorsi e controricorsi, esami e controesami e delle leggi cosiddette garantiste con cui ĆØ stato inzeppato il codice durante l’era Berlusconi, che in realtĆ  si risolvono in un danno per l’innocente, il cui interesse ĆØ essere giudicato il prima possibile, e in un vantaggio per il colpevole il cui interesse ĆØ esattamente l’opposto, troviamo ragionevole la mediazione proposta dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi che ha inviato una circolare a tutti gli uffici giudiziari raccomandando di limitare al massimo le conferenze stampa e di non indicare come ā€œcolpevoleā€ l’indagato. ƈ giĆ  qualcosa. Anche se in passato, un passato ormai lontano, era una norma di civiltĆ  che il magistrato si esprimesse solo ā€œper atti e documentiā€. Ma quelli erano altri tempi, altri uomini, altro tutto.