(Stefano Rossi) – Art. 101 Costituzione.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Nella riforma Nordio è prevista l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare che, se dovessero prevalere i “si”, al prossimo Referendum, andrebbe a sostituire la Sezione Disciplinare, ora in funzione al CSM.

La Sezione Disciplinare, è formata  solo da magistrati, quelli che hanno deciso la destituzione del dott. Palamara e provvedimenti contro gli altri giudici che si trovavano con lui (Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Gianluigi Morlini, Luigi Spina e Antonio Lepre), all’albergo Champagne a Roma.

Viceversa, l’Alta Corte che si potrebbe formare, e che andrebbe a giudicare eventuali scorrettezze dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, sarebbe costituita non solo da magistrati, ma anche da professori universitari e da avvocati, entrambi con almeno 20 anni di attività.

Al momento non si sa di più. Ci saranno, poi, norme che andranno a disciplinare nel dettaglio questo scarno impianto di riforma.

Ma è bene sapere alcuni problemi sui professori universitari che, al momento, non è dato sapere di quali università si stia parlando, visto che, negli ultimi anni, sono sorte come funghi, università online, private, dalla dubbie qualità, addirittura con corsi “per posta”, on demand, triennali, con corsi che lasciano molti dubbi a chi si è laureato ai tempi in cui, le lauree non erano brevi.

Anche per gli avvocati ci sarebbe da chiarire, visto quanti lo sono diventati andando a sostenere gli esami a Catanzaro, nota per l’altissima percentuale di promossi, o coloro che sono andati in Spagna. Non so se, nel frattempo, ci sono altre destinazioni più agevoli.

Mentre, per superare il concorso in Magistratura, è noto che sia molto difficile e, tal volta, non vengono coperti tutti i posti disponibili.

Concludendo, a quanto se ne può sapere, con l’Alta Corte, un “abogato” che è dovuto andare in Spagna per diventare avvocato in Italia, potrà giudicare un magistrato che, invece, ha superato un duro concorso.

Non mi sembra che ci sia una logica sul piano meritocratico e mi sfugge il senso di giustizia che dovrebbero avere i nostri parlamentari.

Ma non è questo il tema che vorrei affrontare qui.

Vorrei, invece, soffermarmi in particolare sul secondo comma dell’articolo in esame.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Che vuol dire?

Questo articolo è lo scudo protettivo, che i Padri costituenti forgiarono, per rendere la Magistratura indipendente e refrattaria alle mire della politica.

Nessun potere, nessun organo, nessuna persona può interferire nelle funzioni e decisioni della Magistratura.

Ma non si creda che il primo comma sia solo frutto di un’altisonante retorica: esercitare in nome del popolo italiano vuol dire che la legge deve essere uguale per tutti. Difatti, il CSM, è formato, oltre che dai magistrati, anche da parlamentari che sono eletti proprio dal popolo. Una relazione indissolubile, ma con un accorgimento: il numero dei componenti “togati” è di gran lunga superiore a quello dei politici.

E la riforma Nordio mantiene questo rapporto all’interno dei due nuovi CSM.

Dove, invece, stravolge il sistema è proprio nell’Alta Corte, dove, i suoi componenti saranno anche professori universitari e avvocati, quindi cittadini privati, che nessuno ha votato e, che, come ho già anticipato, non è dato sapere di quali professionalità potranno garantire la loro attività quando eserciteranno la loro funzione giudicante.

La realtà, purtroppo, ci pone problemi ben più gravosi per capire a fondo gli effetti di questa riforma.

Il governo, grazie all’altra riforma, quella chiamata “Cartabia”, ha in serbo un’altra novità: il criterio di priorità per contrastare la repressione dei reati.

Questa novità è al momento in fase di stasi; si aspetta l’esito del Referendum.

La legge n. 134 del 27 settembre 2021, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, all’art. 1, comma 9, lett. i), dispone: “prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti”.

Notare il sibillino costrutto letterale: per migliorare l’efficienza della giustizia, prima si parla delle procure che devono prevedere criteri di priorità per contrastare i reati, ma sarà il Parlamento, con legge, a dettare questi criteri.

Tradotto: il Parlamento indicherà una lista di reati che maggiormente, o in modo categorico, dovranno essere perseguiti, solo dopo, le procure, si organizzeranno per “selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre”. In poche parole, è solo il Parlamento che dirà quali reati dovranno essere oggetto di indagine. I sostituti procuratori, prima o poi, si dovranno adeguare, pena, andare sotto processo disciplinare davanti l’Alta Corte, davanti a professori universitari e avvocati. Con il rischio che, i primi, provengano da università private, legate a fondazioni di un partito, e i secondi, che sono diventati avvocati grazie ad un esame all’estero.

Qui si evidenziano ben due profili di incostituzionalità gravissimi: i criteri di priorità cozzano con l’obbligatorietà dell’azione penale, come disciplinato dall’art. 112 della Costituzione; e il procedimento disciplinare, tutto da definire ancora con norme che dovranno essere ancora scritte, che sottopone un magistrato a persone che nulla hanno a che fare con la “Legge”, da intendere nel senso più ampio e sacro del termine.

Infatti, da quando è entrata in vigore la Costituzione, i magistrati sono giudicati solo da altri magistrati.

Sistema in vigore nella stragrande maggioranza dei Paesi UE.

Da notare, per quanti hanno voglie “giustizialiste” verso i magistrati che, nel caso “Palamara”, il CSM, ha destituito Palamara, sospeso i 5 giudici coinvolti, e la Cassazione aveva rigettato i loro ricorsi. E’ stata la politica, cioè i partiti, che hanno difeso, scudato alcuni di essi, e riammesso altri con incarichi importanti.

Se il magistrato deve essere soggetto soltanto alla legge, mi pare del tutto incostituzionale la composizione di questa Alta Corte perché vi saranno persone che non possono rappresentare la legge, potranno non solo giudicare, ma assoggettare, con il loro giudizio, un magistrato.

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Visto lo squallore che ci presenta il dibattito politico su questo argomento, penso di fare cosa gradita riportando parte del dibattito durante la stesura dell’art. della Costituzione.

Le parole che seguono rappresentano l’interpretazione autentica del Principio dell’indipendenza della Magistratura, la ratio, l’essenza stessa dell’articolo in questione.

Durante la discussione l’on, Ruini ebbe poi a far rilevare la precipua caratteristica di questo articolo che costituisce “ un’epigrafe, una parola iniziale di tutto il titolo; quanto è più breve e lapidario, tanto è certamente migliore” …

Gli on. Mortati e Leone avevano presentato il seguente articolo aggiuntivo che avrebbe dovuto integrare il precedente: “ ì magistrati, anche all’infuori dei casi per i quali la legge disponga una incompatibilità, non possono accettare dai Governo funzioni retribuite, a meno non le esercitino gratuitamente. Lo Stato assicura, con legge speciale, l’indipendenza economica dei magistrati”. Nel darne ragione, l’on. Mortati osservò che scopo di esso era « da una parte garantire l’indipendenza del magistrato di fronte alle possibili pressioni che potrebbero venire dal Governo attraverso il conferimento di incarichi retribuiti, e nello stesso tempo assicurare, con legge speciale, l’indipendenza economica, che viene a costituire una specie di compenso alla diminuzione di proventi, che potrebbe derivare dall’esclusione da incarichi retribuiti » (.A. C, pag. 2318). L’on. Ruini, pur manifestando la sensibilità della Commissione di fronte ai problemi sollevati con la proposta Mortati, pregò il proponente di trasfondere il contenuto di questa in un ordine del giorno, non essendo possibile scendere a così minuti, anche se opportuni, dettagli in una Costituzione e, per di più, limitando affermazioni di un tale valore alla sola categoria, per quanto degnissima, dei magistrati”.

Mortati e Leone furono due grandissimi giuristi ed avevano visto giusto.

Il problema era quello di garantire l’indipendenza ed evitare la permeabilità del sistema giudiziario da quello politico. Se andiamo a vedere la storia degli ultimi decenni, la politica, ha fatto di tutto per stringere accordi, relazioni, interessi con la magistratura. Difatti, come ho già tante volte scritto, tra i dipendenti esterni della Regione Lazio, al tempo di Zingaretti, figurava la moglie di Luca Palamara.

Un modo per stringere legami con uno dei più influenti magistrati di allora.

Il problema non è la magistratura da riformare, è la politica che deve essere rivista dalle sue fondamenta.

E’ la politica che cerca, con ogni mezzo, di avere rapporti stretti con una parte della magistratura. Quando non ci riesce, ecco che ci prova con la strada più semplice: fare una riforma che non deve riformare, cioè migliorare, ma assoggettare una parte della magistratura che, altrimenti, diventerebbe pericolosa proprio perché troppo indipendente.

La riforma Nordio non riforma, ma trasforma la magistratura in un organo al servizio delle funzioni della partitocrazia.