
(Giuseppe Panissidi – lafionda.org) – Ololyghé. Il lemma greco classico indicava sia il generico grido d’allarme, sia il pianto rituale lanciato dalle donne al momento della morte di una vittima sacrificale. Un grido acuto, affine al più noto pianto greco.
Oggi, il termine del teatro tragico può ben connotare l’incessante lamento universale intorno alle ceneri della democrazia, delle democrazie. Sul fenomeno, a eziologia multipla, infatti, si consumano fiumi d’inchiostro, come si suol dire. Eppure, lo state of play ne esibisce una singolarmente quanto significativamente sottaciuta, con estrema e continua evidenza: la corruzione del potere, dei poteri, non solo pubblici, evidentemente. Vediamo.
Se un ufficio di Procura propone ricorso diretto per Cassazione avverso una sentenza di assoluzione di un ministro della Repubblica, al potere costituito l’atto appare quasi eversivo. Si commenta: incredibile, contro un ministro già assolto! Finanche un solerte riformatore, il Guardasigilli, stravolge l’informazione riguardo agli ordinamenti giudiziari dei “paesi civili”, dove, a parer suo, non si darebbe luogo ad appello nei casi di assoluzione. L’ineffabile Nordio si interroga: “Come potrebbe un domani la Cassazione intervenire con una sentenza di condanna, quando dopo tre anni di udienza un giudice ha assolto?”. Ebbene, nel caso che occupa, la Corte Suprema non può “intervenire” con una sentenza di condanna, in quanto che, anche qualora accogliesse il ricorso, potrebbe unicamente disporre il giudizio d’Appello in capo alla Corte territoriale di Palermo!
Inoltre, l’ex magistrato Nordio dovrebbe essere a conoscenza che nella giurisdizione penale statunitense, del resto come in Germania e in Francia, il pubblico ministero ha piena facoltà di impugnare anche le sentenze di assoluzione, qualora vi siano state violazioni di norme processuali o errori di diritto, ovvero se la sentenza ha modificato il titolo del reato o ha escluso circostanze aggravanti.
“Rimedieremo”, assicura il Guardasigilli. Speriamo, onde non essere sopraffatti dall’angoscia… È in virtù di siffatti elevati standard di conoscenza che il serafico Nordio – coscienziosamente assistito dal pedigree del caso Almasri – si accinge a… riformare la galassia/Giustizia?
Invero, da tale squola di pensiero – per usare parole grosse – traluce un’intrigante convinzione.Vale a dire che le assoluzioni sono sempre giuste, solo le condanne sbagliate, dunque suscettibili di impugnazione! In breve, gli organi giudicanti possono, sì, umanamente errare, ma soltanto a senso unico e a geometria variabile, quando, ossia, irrogano condanne. Non mai quando assolvono. Per un’antropologia… immaginifica. Eppure, con buona pace di Nordio, in molti casi assoluzioni e condanne arrivano dopo lunghi iter giudiziali. Cosicché a nulla rilevano i “tre anni di processo” per Salvini, fantasiosamente interpretati dal Guardasigilli come prova certa dell’innocenza di Salvini! Il ministro, che ha giurato fedeltà alla Costituzione, aspetti con doverosa pazienza la decisione della Corte Suprema…
Quali canoni logico-epistemici o giuridico-costituzionali ispirino certe convinzioni, saprà il cielo.
Al riguardo, come non rammentare il realismo umano, troppo umano, delle parole del Premio Nobel per la letteratura Ivo Andrić? “Se vuoi sapere che cos’è uno Stato e il suo diritto, la sua giustizia e la sua libertà, devi solo domandarti quanti innocenti tiene in prigione e quanti criminali lascia in libertà”.
Ed ecco il punctum dolens. La Procura di Palermo, avvalendosi di uno strumento costituzionale della giurisdizione, contesta “errori di diritto”, per l’appunto, nell’”applicazione della legge penale”: “La sentenza in esame si rivela manifestamente viziata per l’inosservanza di quella serie di norme integratrici, quali quelle sulla libertà personale e le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per il soccorso in mare, di cui il tribunale avrebbe dovuto tenere conto”. Si noti che la Procura siciliana assume il punto a prescindere e prima del remedium riformatore invocato – minacciato? – dal Guardasigilli!
Il senso della questione non potrebbe essere più perspicuo.
Se non che, oltre tali considerazioni, pacifiche perché autoevidenti, sorgono domande vagamente inquietanti. Al di là, infatti, della scontata levata di scudi in favore di un membro decisivo della maggioranza di governo, perché tanta agitazione psicomotoria? Qual è, esattamente, la posta in gioco? Esattamente.
Vero è che il ricorso dei pm di Palermo giunge non soltanto dopo l’assoluzione del capo leghista, bensì anche dopo l’ordinanza emessa, due mesi dopo l’assoluzione, dalle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema nel caso Diciotti. Detta pronuncia confligge, ante litteram, con le successive motivazioni della sentenza liberatoria per Salvini. E le sbriciola.
Basterà considerare che l’assunto focale del tribunale era che, in merito ai salvataggi in mare all’Italia non incombeva alcun obbligo di concedere alla nave spagnola e ai naufraghi il luogo di sbarco sicuro, in forza di convenzioni internazionali “precarie, inaffidabili e incompiute”, entro un quadro normativo con “poche certezze e molte aree grigie”. In realtà, a giudizio della SC, non sussistono dubbi interpretativi, dal momento che l’asserita incertezza normativa sull’individuazione dello Stato “che deve farsi carico dei soggetti tratti in salvo”, dopo il primo soccorso, “si rivela destituita di fondamento”. Ne consegue che “la mancata tempestiva indicazione del POS, unitamente alla decisione di non far scendere i 177 migranti per cinque giorni, sebbene la nave fosse già ormeggiata nel porto di Catania, costituisca una chiara violazione della predetta normativa internazionale”. Pertanto, sono “i connessi profili legati alla violazione della libertà personale dei migranti a segnare più propriamente la prospettiva nella quale occorre valutare la fattispecie…”.
Quanto alla “libertà personale”, di cui al ricorso qui in commento, le Sezioni Unite Civili osservano che “oltre ad essere tutelata dall’art. 13 Cost. quale diritto inviolabile della persona, presidiato dalla riserva di giurisdizione e dalla riserva assoluta di legge, è riconosciuta quale garanzia minima ed imprescindibile di ogni individuo ai sensi dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948, ha trovato una dettagliata tutela, sul piano regionale in seno al Consiglio d’Europa, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, e successivamente, a livello internazionale in seno alle Nazioni Unite, ai sensi dell’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Da ultimo, l’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sancisce il diritto «alla libertà e alla sicurezza» di «ogni individuo»”.
Questo il quadro normativo, teso a garantire l’inviolabilità della persona. Questi i principi di diritto esplicitamente sanciti dalla Corte Suprema, istanza apicale nonché organo nomofilattico della giurisdizione.
Certamente, la SC prosegue, un “rilievo particolare assume al riguardo l’art. 5 par. 1 lett. f) CEDU il quale ammette, eccezionalmente, la privazione della libertà personale nella peculiare ipotesi in cui si tratti dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione”. “In tale prospettiva, però, escluso che il trattenimento a bordo della nave costiera di migranti non ancora compiutamente identificati (e potenzialmente titolari del diritto di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost.) possa essere inquadrato nell’ambito di procedimenti di espulsione o di estradizione, non può nemmeno ipotizzarsi che detto trattenimento possa trovare copertura sovranazionale quale misura (assimilabile all’arresto o alla detenzione regolare) finalizzata a impedire l’ingresso illegale nel territorio”. “Una tale interpretazione della norma convenzionale – la SC conclude – è stata chiaramente respinta dalla Corte EDU nella sentenza Khlaifia and Others v. Italy, relativa ad un caso di trattenimento di migranti tunisini a bordo di navi, ormeggiate nel porto di Palermo, per effetto di un atto dell’Esecutivo. In tale occasione la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 5 della CEDU”.
Morale della favola. Differenze tecniche in disparte, in merito alla sostanza logico-giuridica della regiudicanda salviniana la Corte Suprema, a Sezioni Unite Civili, ha già pronunciato, e con largo anticipo rispetto al ricorso dei pm di Palermo!
In tale prospettiva, altresì sottolinea, “(citando precedenti di questa Corte in tema di proroga del trattenimento dei migranti: Cass. n. 2789 del 2012, n. 9596 del 2012, n. 22788 del 2012, n. 22790 del 2012, nonché Corte Cost. n. 105 del 2001) che “in assenza di un provvedimento amministrativo espresso, men che meno della relativa convalida giudiziaria, la condotta della P.A. che priva l’individuo della libertà personale per ben dieci giorni, costringendolo negli angusti limiti spaziali di una nave militare, realizza una detenzione arbitraria a fronte della quale non è minimamente configurabile nemmeno in nuce l’esercizio del potere amministrativo, tale non essendo la mera condotta materiale che si esplica al di fuori ed al di sopra della legge ed in primis della Costituzione».
Pertanto, la Corte Regolatrice sancisce, “va certamente escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale. Non lo è perché non rappresenta un atto libero nel fine, come tale riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici concernenti la costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione. Non si è di fronte, cioè, ad un atto che attiene alla direzione suprema generale dello Stato considerato nella sua unità e nelle sue istituzioni fondamentali”.
Conclusive le radicali censure della SC: “ Se principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto è la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posto in essere dal Governo e motivato da ragioni politiche, la sottrazione dell’agire politico a tale sindacato ─ pur prevista, in presenza di determinati presupposti, da norma costituzionale ─ non può che costituirne l’eccezione, come tale soggetta a interpretazione tassativa e riferibile, dunque, solo alla responsabilità penale”.
Sia, infine, consentita una domanda all’ex magistrato Nordio. Al pari della Procura di Palermo, del Parlamento, che concesse l’autorizzazione a procedere, e del collegio per i reati ministeriali, che dispose il giudizio, anche la Corte Suprema gronda ostilità nei riguardi del felpato capo leghista e, magari, dell’esecutivo di soyGiorgia?
No di certo, lassù qualcuno lo ama. E qualcuno anche quaggiù…
I massacratori della Costituzione…non ci sono altre parole.
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Con il silenzio della mummia innominabile…. è questa la cosa che a molti sfugge. La colpa non è solo dei ladri, ma anche di quelli che non sorvegliano.
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vero,verissimo…dove manca i controlli anzi si fa di tutto perchè manchino(personale e risorse ) perchè non esista il controllo.
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OT.OT Domani c’è una ricorrenza
Il governo per la Diaz del G8 di Genova è nato l’11 Giugno 2001 e i fatti della Diaz si verificano il 21 Luglio 2001.(impegno del g8 di genova fu preso da D’Alemma l’anno precedente)
Presidente del consiglio Silvio Berlusconi
Affari Esteri Franco Frattini
Vice PdC: Gianfranco Fini
Interno Claudo Scajola
Vice Interno: Giuseppe Pisanu:
Giustizia: Roberto Castelli
Vice Giustizia: Giulio Tremonti
Finanze: Domenico Siniscalco
Sost,da Berlusconi per dimissioni
Attività produttive: Antonio Marzano
Istruzione e università: Letizia Moratti
Difesa: Antonio Martino
Lavoro e politiche sociali: Roberto Castelli
Politiche agricole: Gianni Alemanno
Ambiente e territorio: Altero Matatiaoli
Infrastrutture e trasporti: Pietro Lunardi
Salute: Girolamo Sirchia
Beni Culturali: Giuliano Urbani
Comunicazioni: Maurizio Gasparri
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Con questo governo non si poteva sperare in un G8 diverso… i protagonisti della macelleria nella Diaz …sono stati tutti promossi e alcuni prescritti.
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Soprattutto se il Sottosegretario del Consiglio dei Ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica è ancora Mantovano, già sottosegretario agli Interni (ma, vista la macelleria, sarebbe meglio dire alle Interiora) durante il G8 genovese.
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Applicato il “canguro”(trovata dei dittatori DEMOCRATICI) su 1.300 emendamenti dell’opposizione sulla separazione delle carriere dei giudici.
Questa è democrazia!
Ci avviciniamo sermpre più alla dittatura dove chi comanda deve essere uno solo….di vecchia memoria!
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I FASCISTISSIMI KILLER DELLA COSTITUZIONE , SONO IN PIENA AZIONE
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