(Umberto Vincenti – lafionda.org) – Il Ministro Nordio dà l’impressione di essere un impulsivo e questo gli ha nuociuto in varie occasioni. Dà anche l’impressione di essere molto sicuro di sé e del suo (alto) livello culturale, di cui fa sfoggio alle volte attraverso un profluvio di citazioni prese dai classici, spesso fuori luogo e, dunque, di poca o nessuna utilità. Ammicca all’artificio retorico, talora facile o banale. Così ha fatto, per esempio, ieri quando ha accusato l’Ufficio del Massimario della Cassazione di irriverenza nei confronti del Presidente Mattarella: come può quest’Ufficio di legulei aver messo in forse la costituzionalità del ddl sicurezza che Mattarella aveva, invece, promulgato?

 Il Ministro fa confusione: il Presidente doveva promulgare, ma nel farlo ha esposto le sue gravi riserve su alcuni aspetti del provvedimento legislativo varato dal Governo. Fa confusione o, credo, vuol creare confusione, facendo credere all’opinione pubblica che Mattarella fosse del tutto consenziente con il Governo. Giochino retorico incomprensibile: a smascherarlo ci vuol niente.

 Questo modus operandi suscita gravi perplessità. Ma l’oggettività esige che qui si manifestino anche le perplessità verso il modus operandi dell’Ufficio del Massimario. Per capire cosa quest’Ufficio possa o non possa fare occorre considerare la funzione della Cassazione, di cui è appendice, e le previsioni normative che lo regolano dentro la cornice costituzionale. Forse si converrà che non basta semplicisticamente addurre la libertà di pensiero a sostegno della legittimità dell’operato – in questo caso – del Massimario. Vediamo rapidamente.

 La Corte di Cassazione è imitazione dell’originale francese: struttura e funzioni sono quelle ad essa assegnati dai rivoluzionari del 1789. Essa era stata creata perché tutelasse il legislativo, espressione immediata e diretta del Popolo, dal pericolo che i giudici manipolassero le leggi, espressione, a loro volta, della volontà generale, cioè popolare, a cui era consegnato il compito di individuare e realizzare l’interesse comune. Uno dirà: ma sono passati 250 anni o quasi? Giusto, però la cornice normativa, ivi compresa quella da tutti evocata, è figlia dell’esperienza rivoluzionaria francese, a cui, ripeto, interessava garantire il potere del Popolo.

 Comunque questo è, in sintesi, il contesto normativo oggi in vigore nella Repubblica italiana. La Cassazione è, per l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, «organo supremo della giustizia … assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge»: vale a dire è, come nel modello rivoluzionario, custode della volontà popolare manifestata nelle leggi della Repubblica. Il successivo art. 68 prevede l’Ufficio del Massimario, ma per le attribuzioni rinvia a quanto stabilisce il Primo Presidente della Corte. Allora se si va nel portale ufficiale della Cassazione si scoprono queste attribuzioni: la principale è la redazione delle massime delle sentenze della Corte, cioè la formulazione in breve del principio o dei principi giuridici che fondano le singole decisioni. Vi sono poi ulteriori attribuzioni, tra cui: «relazioni, anche di ufficio, su novità legislative, specie se di immediata incidenza sul giudizio di legittimità». Appunto quella attraverso cui il Massimario ha criticato il ddl sicurezza.

 Il merito dei rilievi è un’altra questione; e può darsi che essi siano tutti fondati. La questione qui è un’altra: siccome queste relazioni sono – debbono essere – strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali della Suprema Corte, la relazione sul ddl lo è? Si direbbe che no in quanto in essa sta scritto che il ddl è abnorme in quanto incostituzionale per varie ragioni. Ma la Cassazione non è la Corte costituzionale: essa interpreta e applica le leggi della Repubblica secondo i canoni dell’esattezza e dell’uniformità. Vale a dire: cura, ‘veglia’, a che le leggi siano correttamente ed egualmente osservate presso ogni giudice in tutto il territorio nazionale.

 Nulla è innovato, almeno sulla carta: si tratta di tutelare – e impegnato è anche il Massimario – la sovranità popolare che si è espressa con la maestà della legge. Congruenza perfetta con il modello di Montesquieu e con l’esperienza dei rivoluzionari francesi: ce lo dimentichiamo troppo spesso o quasi sempre, ma i nostri assetti costituzionali, l’organizzazione dei pubblici poteri, dipende ancora da quegli uomini del Settecento. Roba vecchia. Forse. Ma un’altra teoria fondante non l’abbiamo ancora creata e probabilmente dovremmo farlo. Quindi, nel difetto, e privi di memoria, parliamo, scriviamo e agiamo facendo confusione. E non considerando adeguatamente nemmeno quella Costituzione, la nostra, a cui ci appelliamo in ogni sede e in ogni dove.

 Ora, la Costituzione italiana recepisce abbastanza fedelmente le costruzioni settecentesche. L’art. 101 traduce in termini normativi il pensiero di Montesquieu: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Ma se è così perché un ufficio della Cassazione, su cui grava l’obbligo di fare rispettare la legge, si espone pubblicamente censurando gravemente una legge pur regolarmente approvata?

 Si dirà: a nessuno può essere negata la libertà di pensiero perché essa è riconosciuta egualmente a tutti ex art. 21 Cost. Giusto fino a un certo punto. Perché, veramente, nell’art. 98 Cost. leggiamo che «si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati». Ma, si obietterà, l’iscrizione a un partito è un’altra cosa. Giusto, però la libertà dei magistrati non coincide esattamente con quella di qualunque altro cittadino. Altrimenti dovremmo concludere che l’art. 98 è esso stesso incostituzionale. Il punto è che l’art. 21 tutela la libertà di pensiero degli individui e allora potremmo sostenere che il magistrato del Massimario possa manifestare uti singulus quanto pensa su una certa legge scrivendo, per esempio, su una rivista giuridica.

 Invece l’Ufficio del Massimario non è un individuo ed è una struttura organica alla Cassazione che la ha funzione prima indicata. C’è un’organizzazione insomma in cui esso è inserito, anzi di cui è parte organica. La relazione sul ddl sicurezza è eversiva di questa organizzazione e quest’eversione crea e alimenta la confusione istituzionale: confuso il Ministro della Giustizia, non c’è dubbio; ma confusi anche tutti coloro che plaudono al Massimario come vindice di libertà. Il problema è di fondo: gli assetti sono vetusti e vanno ripensati. Ma va ripensata anche la Costituzione: seriamente e non animati da spirito fazioso come l’attuale maggioranza.