(Stefano Rossi) – 1) Papa Francesco ha detto: “A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un genocidio. Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali”.

Chissà quanti giorni, quanti fini diplomatici e giuristi del Vaticano ci sono voluti per soppesare parole, virgole, spazi e partorire questa frase.

Da notare, il vicario di Cristo, non dice “a mio giudizio” ma “A detta di alcuni esperti”, come dire, sono loro, non io che ho questo leggerissimo dubbio.

Quelli bravi, quelli che invocano la Costituzione a ogni piè sospinto, quelli che difendono Israele anche quando è indifendibile, sono quelli che tirano la giacchetta del Papa ogniqualvolta difende gli immigrati.

Salvo poi stare zitti come pesci quando, invece, il papa parla di aborto, preservativi, divorzio e omosessuali.

2) La Corte Penale Internazionale, con sede all’Aja, ha emesso un mandato d’arresto per Benyamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Lo stesso mandato di arresto anche per  Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, detto Deif, forse ucciso in una operazione israeliana.

3) Ronen Bar, direttore dello Shin Bet, si è sentito in dovere di scrivere una lettera al premier Netanyahu, ai ministri del governo e al procuratore generale di Israele con una denuncia che, se lo avesse fatto in Italia, lo avrebbero querelato per razzismo, antisionismo, antisemitismo e antigiudaismo.

Ha scritto che la violenza dei coloni in Cisgiordania ai danni dei palestinesi è terrorismo. La lettera prende spunto da uno degli ultimi atti di guerra civile contro i palestinesi nel villaggio di Jit. Nella lettera emerge lo scollamento, per non dire la frattura in atto tra il governo e alcuni alti ufficiali della sicurezza israeliana. Si parla di “atti di terrorismo ebreo” ai danni dei palestinesi con la complicità di esercito e polizia che difende e non punisce i terroristi (da notare che sono gli ebrei) e sono pronti a sparare alle gambe a palestinesi solo sospettati di qualcosa.

A sentire le reazioni di Paolo Mieli, David Parenzo, Pierluigi Battista, Francesco Verderami, per citare solo alcuni dei giornalisti prontissimi a difendere Israele sempre e comunque, papa Francesco, la Corte Internazionale Penale e il capo dello Shin Bet, Bar, sarebbero tutti antisionisti, antisemiti, antigiudaici.

E c’è pure una motivazione di fondo che si ritrova spesso nelle parole di alcuni ebrei, come la senatrice Liliana Segre, secondo la quale, c’è stato solo un genocidio: quello subito dagli ebrei.

Il limite del reato di genocidio e quello di crimine contro l’umanità non è semplice dato che ci sono pochi precedenti. Genocidio è stato codificato finita la II Guerra Mondiale per gli atti compiuti dai nazisti e fascisti contro gli ebrei. Crimini contro l’umanità sono stati individuati nella ex Jugoslavia e nel Rwanda.

Effettivamente devo ancora sentire in tv un bravo giornalista leggere la norma che codifica il reato di genocidio. Ma se partiamo da un esempio, è ancora più facile.

È la guerra Russia-Ucraina che ci aiuta in questo.

Lì si compiono crimini di guerra da ambo le parti. Ma non c’è genocidio. Non ci sono atti di guerra per ragioni etniche.

  1. A) Viceversa, quando il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, va in Europa e propone di mandare un milione e mezzo di palestinesi su di un’isola artificiale, questo è un tentativo di genocidio (il tentativo non è stato ancora mai ipotizzato).
  2. B) Quando un milione e mezzo, e forse più, di palestinesi sono costretti a lasciare i loro territori e costretti ad andare verso l’Egitto (ininfluente che poi, l’Egitto, chiuse le frontiere), comunque, deportati dai loro territori, questo è genocidio.
  3. C) Anche l’uccisione di una persona, per ragioni di etnia, è genocidio.
  4. D) Sono morti oltre 40.000 palestinesi!  Bombardati e rasi al suolo case, scuole, ospedali, centri nevralgici di un popolo che non   potrà più tornare indietro e non avrà più un futuro. Massacrati a sangue freddo soprattutto i bambini, cioè, il futuro di quel popolo, questo è genocidio.
  5. E) Israele blocca gli aiuti umanitari verso i palestinesi rimasti senza casa, acqua, medicinali, cibo e ogni altro bene per vivere sia pure al di sotto della soglia di sopravvivenza. Questo è genocidio.

Vediamo le norme.

Nel 1948, venne approvata la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, al suo art. 6, si legge:

Crimine di genocidio

  1. a) uccisione di membri del gruppo;
  2. b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
  3. c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
  4. d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
  5. e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Nel 1998, venne approvato lo Statuto della Corte Penale Internazionale, il quale, all’art. 6, ha identificato il crimine di genocidio in questi termini

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio si intende uno dei seguenti atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:

  1. a) uccidere membri del gruppo;
  2. b) cagionare gravi danni all’integrità fisica o psichica di membri del gruppo;
  3. c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
  4. d) imporre misure volte ad impedire le nascite all’interno del gruppo;
  5. e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo in un gruppo diverso.

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L’omicidio, previsto dal codice penale e dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, apparentemente simile, avrà una diversa configurazione a seconda delle modalità di azione e contestualizzazione del fatto e le ragioni della sua commissione. In altre parole, si dovrà verificare il diverso contesto specifico che ha portato alla sua realizzazione.

Al contempo, la differenza tra un crimine contro l’umanità e il genocidio, riferito ad es., nella deportazione, è stabilito nella precisazione dell’art. 6 dello Statuto nella parte: “di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale”. Se prevale la valenza etnica nell’azione criminosa si dovrebbe configurare il crimine di genocidio e non quello di crimine contro l’umanità.

Vediamo, infine, il crimine contro l’umanità.

Nello Statuto, della Corte Penale Internazionale, all’art. 7, sono indicati i crimini contro l’umanità.

Articolo 7. Crimini contro l’umanità

  1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito elencati commesso nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile con la consapevolezza dell’attacco:
  2. a) omicidio;
  3. b) sterminio;
  4. c) riduzione in schiavitù;
  5. d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
  6. e) prigionia o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
  7. f) tortura;
  8. g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o qualunque altra forma di violenza sessuale di analoga gravità;
  9. h) persecuzione contro un gruppo o una collettività identificabile, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come inammissibili dal diritto internazionale, in relazione ad atti richiamati dal presente paragrafo o a qualunque crimine rientrante nella giurisdizione della Corte;
  10. i) sparizione forzata di persone;
  11. j) apartheid;
  12. k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a causare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
  13. Agli effetti del paragrafo 1:
  14. a) per “attacco diretto contro una popolazione civile” si intende una condotta che implichi la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro qualsiasi popolazione civile, in attuazione o a seguito del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione diretto a realizzare tale attacco;
  15. b) per “sterminio” si intende il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, come, tra l’altro, impedire l’accesso al cibo ed alle medicine;
  16. c) per “riduzione in schiavitù” si intende l’esercizio su una persona di alcuni o di tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà, inclusa la tratta di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
  17. d) per “deportazione o trasferimento forzato della popolazione” si intende lo spostamento di persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dall’area nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano;
  18. e) per “tortura” si intende l’infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime o che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
  19. f) per “gravidanza forzata” si intende il confinamento illegale di una donna resa gravida con la forza, nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l’applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;
  20. g) per “persecuzione” si intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività;
  21. h) per “apartheid” si intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nel paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali e commessi al fine di perpetuare tale regime;
  22. i) per “sparizione forzata di persone” si intende l’arresto, la detenzione o il sequestro di persone da parte o con l’autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza di uno Stato o di una organizzazione politica che in seguito rifiuti di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sui loro spostamenti, nell’intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.
  23. Agli effetti del presente Statuto, il termine “genere” si riferisce ai due sessi, maschile e femminile, all’interno del contesto sociale. Il termine “genere” non ha alcun altro significato al di fuori di quello menzionato.