
(Stefano Rossi) – I giornaloni fanno da gran cassa e, purtroppo, molti ci credono.
Premetto che le sentenze devono essere prima lette e poi commentate ma non ho trovato il pdf.
Però sono emersi alcuni passaggi importanti dai quali si fonderebbe la decisione di mandare assolto un bidello, pardon, un operatore scolastico di 67 anni il quale avrebbe toccato il fondo schiena di una ragazza di 17 anni fino a sollevarla da terra prendendo i passanti dei jeans.
I giudici di prime cure, V Sezione Penale del Tribunale di Roma, avrebbero ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del reato di cui agli artt. 609, c.p., e seguenti.
Difatti, il 67enne avrebbe toccato le parti dei glutei che sono per definizione zone eterogene, quindi, rientranti negli atti di libidine che, dopo la riforma, rientrano nella violenza sessuale.
Quello che invece non hanno individuato, sempre secondo le anticipazioni, è l’elemento soggettivo: la consapevolezza di attivarsi per un’azione a sfondo sessuale, cioè, la mancanza della volontà libidinosa nel toccamento.
Hanno accolto la tesi difensiva secondo cui il bidello avrebbe toccato la studentessa solo per gioco o scherzo come qualche volta è capitato anche se non nelle parti intime.
Avrebbe prevalso la natura scherzosa dell’atto e non la sua tendenza libidinosa.
Tutto questo non può, al momento, essere oggetto di studio fino alla lettura completa della sentenza.
Ma una società si può e deve interrogarsi invece sul piano sociale, sociologico e culturale su questa e vicende simili.
Ci sono le forme, le etichette, un galateo anche non scritto che non può essere disatteso.
Come può un 67enne toccare parti intime ad una 17enne?
Anche per uno scherzo non si deve, non si può, non è accettabile che un estraneo possa toccare impunemente le nostre figlie che, oltremodo, si trovano a scuola, un tempo luogo protetto e sicuro dal punto di vista dell’educazione.
Ho usato il passato proprio perché io per primo non credo più nella scuola italiana e, forse, non ci crede nemmeno più la magistratura.
E difatti non la protegge, anzi, la lascia al suo lento declino sociale, morale, culturale.
Quell’uomo, se si può chiamare uomo, non può toccare, nemmeno sfiorare per scherzo, alcuna parte intima di una studentessa.
Per chiarire meglio il pensiero, l’art. 609, quinquies, c.p., recita: “La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia….. altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato…”.
I bidelli una volta si sentivano parte di una scuola e facevano parte di quel sistema di vigilanza e cura dell’ambiente.
Ma oggi, di tutto questo, non rimane nemmeno l’ombra.
P.S.
La parte relativa alla palpata “breve” è mero gossip che non merita alcun rigo.
Difatti, i pennivendoli, ci sguazzano.