MINISTRO DALLA MEMORIA CORTA – Quelle norme ad hoc non furono inutili: servirono a far sapere ai cittadini che la nostra classe dirigente perseguiva la propria impunità senza alcun rispetto dei princìpi della Costituzione

(DI PIERCAMILLO DAVIGO – ilfattoquotidiano.it) – In un’intervista a Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera del 22 giugno 2023, il ministro Nordio, fra l’altro, ha affermato: “Certamente Berlusconi ha perso tempo e opportunità con leggi ad personam, tra l’altro inutili, che io stesso ho più volte criticato nei miei editoriali dell’epoca”. Provo a ricordare alcune di queste leggi.

Il decreto legge 13 luglio 1994 n. 440 ridusse la possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere per una serie di reati (tra i quali quelli dei “colletti bianchi” o connessi al malaffare politico-amministrativo). La norma violava il principio di uguaglianza: per il delitto di concussione (punito con la reclusione fino a 12 anni) non si poteva più disporre la custodia in carcere, mentre per l’estorsione (condotta similare alla costrizione della concussione, posta in essere da un privato, punita fino a 10 anni) era possibile la custodia in carcere. Per le proteste dell’opinione pubblica il decreto non fu convertito e perse ogni efficacia. Vi furono comunque effetti collaterali come quello di far percepire agli indagati che i poteri dello Stato non erano compatti nel fronteggiare i reati di corruzione. Ciò contribuì a far crollare il numero delle persone indagate disposte a collaborare.

Con l’avvento della maggioranza che portò al secondo governo Berlusconi, vi fu l’approvazione di una serie di norme finalizzate all’ottenimento di risultati favorevoli agli imputati nei procedimenti penali a carico di Berlusconi o di soggetti a lui collegati.

La legge 5 ottobre 2001 n. 367 di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra Italia e Svizzera, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, era finalizzata a rendere inutilizzabili nei processi, per motivi formali, le prove provenienti da rogatorie internazionali se non vi era stato passaggio per il ministero della Giustizia e autenticazione degli atti. Quelle norme andavano a incidere nei processi Imi-Sir, Lodo Mondadori, Sme e altri che riguardavano anche Silvio Berlusconi o persone a lui collegate. La norma non ottenne gli effetti sperati perché il secondo comma dell’art. 696 del Codice di procedura penale stabilisce: “Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono”. Tra le norme richiamate vi erano anche le “norme di diritto internazionale generale”, e queste comprendono la prassi che si era formata in cinquant’anni di vigenza della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Vi furono peraltro reazioni a livello internazionale (la Svizzera bloccò la ratifica del trattato con l’Italia).

Con la legge 3 ottobre 2001, n. 366 era stata conferita delega al governo per disciplinare gli illeciti riguardanti le società commerciali. In attuazione della delega fu emanato il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, con il quale furono, fra l’altro, modificati gli artt. 2621 e 2622 del Codice civile, sostituendo al delitto di false comunicazioni sociali, originariamente previsto, una contravvenzione (punita dall’art. 2621 Codice civile con la pena dell’arresto fino a 1 anno e 6 mesi) e, quando le falsità determinano un danno per i soci o i creditori, un delitto (punito dall’art. 2622 con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e perseguibile a querela). Furono inoltre introdotte nelle fattispecie soglie di rilevanza delle falsità delle comunicazioni, al di sotto delle quali i reati previsti non sono integrati. A seguito di tale modifica nei processi All Iberian 2 e Sme, Berlusconi fu assolto perché “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. La riforma dispiegò effetti anche nei processi per false comunicazioni sociali al Milan e a Publitalia.

La legge 5 dicembre 2005 n. 251 (ex Cirielli) riformò il computo dei termini di prescrizione, di fatto dimezzandoli e vari processi anche a carico di Berlusconi si conclusero con sentenze di prescrizione.

La legge 20 giugno 2003, n. 140 (“lodo Schifani”) vietò di sottoporre a processo per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il presidente della Repubblica (salvo quanto previsto dall’art. 90 della Costituzione), il presidente del Senato, il presidente della Camera dei deputati, il presidente del Consiglio dei ministri (salvo quanto previsto dall’art. 96 della Costituzione), il presidente della Corte costituzionale. La legge fu dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta 20 gennaio 2004 n. 24, a seguito di un’ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano emessa nel corso del procedimento a carico di Silvio Berlusconi.

Nella XVI legislatura il Parlamento approvò la legge 23 luglio 2008, n. 124 (“Lodo Alfano”) che prevedeva che “salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di presidente della Repubblica, di presidente del Senato della Repubblica, di presidente della Camera dei deputati e di presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione”. Erano state introdotte alcune disposizioni, come la possibilità di rinuncia dell’imputato e quella di acquisire prove urgenti, al fine di superare la precedente pronunzia di incostituzionalità del lodo Schifani. Furono sollevate questioni di legittimità costituzionale della legge nei processi dei diritti tv di Mediaset e in quello a carico di Mills, nei quali era imputato il presidente del Consiglio Berlusconi. Una terza questione fu sollevata dal Gip di Roma nell’ ambito di un procedimento penale che vedeva indagato Berlusconi per istigazione alla corruzione nei confronti di alcuni senatori eletti all’estero nella legislatura precedente. La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2009 n. 262, dichiarò l’incostituzionalità della norma.

Fu anche approvata la legge 20 febbraio 2006 n. 46, (“legge Pecorella” dal cognome del presidente della Commissione Giustizia della Camera e difensore in vari processi di Silvio Berlusconi) che prevedeva l’inappellabilità da parte del pm delle sentenze di proscioglimento, che fu dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2007 n. 26 per violazione del principio di uguaglianza delle parti nel processo.

L’insieme delle leggi per eliminare prove o reati, o per far prescrivere questi ultimi, allarmò la comunità internazionale che reagì. Il vicesegretario generale delle Nazioni Unite preannunciò l’arrivo in Italia di un giudice malese, inviato dall’Onu preoccupata per l’indipendenza dei giudici italiani a fronte degli attacchi del potere politico. Questo giudice, Dato’s Param Cumaraswamy, venne in Italia tra l’11 e il 14 marzo 2002 e dal 6 all’8 novembre 2002. Ecco alcuni passaggi delle sue relazioni: “Gli esponenti politici imputati nei processi milanesi devono rispettare i principi dell’azione giudiziaria e non devono provocare ritardi nello svolgimento di detti processi. Benché essi possano, come qualsiasi altro cittadino, avvalersi di tutti i diritti di cui dispone la difesa, dal momento in cui si trovano in una posizione di potere, ogni ritardo del processo verrà percepito con sospetto e potrebbe nuocere all’integrità del sistema giudiziario. Il modo in cui vengono usati cavilli procedurali al fine di ritardare (…) i processi desta preoccupazioni, così come la sensazione che si ricorra agli strumenti legislativi al fine di approvare leggi che vengono poi usate durante i processi (…). Diversi avvocati degli esponenti politici coinvolti nei processi sono inoltre membri del parlamento e questo provoca la sensazione che possano avere un’influenza in parlamento per difendere la causa dei loro clienti in quella sede. Ciò provoca un problema di conflitto di interessi”. Il relatore diede anche una lezione al Senato, che aveva emesso una risoluzione in cui sosteneva le ragioni del sen. Previti nel chiedere rinvii per impegni in aula:

Per quanto riguarda la priorità dell’azione giudiziaria riguardo all’azione parlamentare, una questione che si trovava al centro della risoluzione del Senato del 4.12. 2001, possiamo dire che l’assenza di un solo deputato (…) non inficia né ritarda i lavori del Parlamento. Invece, quando l’imputato non si presenta in aula per rispondere alle accuse rivolte contro di lui, il processo non può andare avanti e ciò crea un intralcio e un ritardo dell’azione giudiziaria. Questa è la differenza. In base a questo dato di fatto, l’azione giudiziaria deve necessariamente essere prioritaria in certe circostanze”.

Contrariamente al pensiero del ministro Nordio, quelle leggi non furono inutili, ma servirono a far sapere ai cittadini e al mondo che la nostra classe diligente perseguiva la propria impunità senza alcun rispetto del principio secondo cui: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge” (art. 3 della Costituzione).