Quando la sinistra era contro il c.d. “41bis”

(Stefano Rossi) – “Queste modifiche all’ordinamento penitenziario, oltre tutto in modo retroattivo, sono gravissime”.
Così si espresse Ugo Pecchioli, senatore Pci, presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato negli anni 80/90.
La linea del Pci, e successivi acronimi, è sempre stata una: contraria all’introduzione del c.d. carcere duro.
Il c.d. “41bis” fu introdotto per la prima volta nel 1986, per i noti fatti di terrorismo. Si cercava di evitare che i terroristi continuassero la loro “lotta” nonostante fossero reclusi in carcere.
Dopo la strage di Capaci si volle inasprire ancor di più il regime carcerario modificando ampiamente l’originario testo. Oggi, nell’Ordinamento penitenziario, l’art 41 bis, dispone fortissime limitazioni alla detenzione per tutti i detenuti pericolosi che continuano a dettare ordini ai sodali per commettere delitti e attentati.
La vulgata vuole che la norma debba applicarsi solo per i mafiosi e non si capisce il motivo di tale fraintendimento. La norma da amplissima facoltà al ministro della Giustizia di applicare o revocare tale misura a tutti i criminali che continuano ad essere pericolosi anche se reclusi.
È una misura necessaria per contrastare il caparbio intento di ordinare crimini da parte di chi è recluso; molti omicidi, rapine, attentati sono stati ideati e voluti da persone detenute.
Ma vorrei partire dalle parole della capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, uscita dal carcere dove era internato l’anarchico Cospito: “Noi sottolineiamo che esiste l’articolo 27 della Costituzione e pensiamo che vada applicato fino in fondo”.
Da notare che era in compagnia del collega, Andrea Orlando, il quale, quando era ministro della Giustizia, con tre Procure contrarie, mantenne il “41bis” al mafioso Provenzano gravemente malato. E, infatti, Orlando disse invece ai giornalisti: “Il 41 bis è uno strumento del quale ancora non possiamo fare a meno”.
Si è consolidato il pensiero che la Costituzione italiana, da qualche parte, obbligherebbe, non so bene chi, a rendere la pena detentiva “educativa”, non so come altro definire questa malsana idea.
L’errore, evidentemente, sta nell’interpretazione del III comma dell’art. 27, della Costituzione che così recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Tra il “tendere alla rieducazione” e “educare” c’è un mondo che li separa.
L’on Serracchiani, come tutti coloro che considerano l’articolo in questione, fonte di un obbligo rieducativo del detenuto, non tiene conto della sua origine e, soprattutto, dell’interpretazione autentica.
Nei Lavori preparatori alla Costituzione, giunti al III comma, l’on. Crispo, voleva sopprimere proprio il passaggio sulla rieducazione, frutto della scuola positiva del diritto penale.
Inoltre, il testo era posto al contrario: “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”.
Gli on. Leone e Bettiol, invece, proposero questa disposizione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità o che ostacolino la rieducazione morale del condannato”. Nel presentarla alla Commissione, l’on. Giovanni Leone, futuro professore di Diritto processuale penale e Presidente della Repubblica, sostenne che non si voleva prendere posizione dalla “secolare problema della funzione della pena”, né tanto meno “stabilire che il fine principale della pena sia la rieducazione”; voleva solo dare senso ad una “collaterale funzione della pena”.
Intervenne l’on. Tupini il quale chiarì che la commissione non intendeva prendere posizione né dell’una, né dell’altra scuola di pensiero classica o positiva del diritto penale bensì che il detenuto: “dopo la condanna possa offrire delle possibilità di rieducazione”.
Altri uomini, altri tempi. Da notare il particolare.
Non lo Stato che offre un percorso rieducativo; i Padri costituenti sostenevano che doveva essere l’internato ad offrire, a richiedere, a rendersi disponibili ad un percorso rieducativo.
È una sottile differenza che ci lascia sbalorditi.
Per tornare alla questione, oggi, si è rovesciato il problema. Secondo taluni, è lo Stato che si deve fare carico per la rieducazione del condannato. Infatti, la capogruppo alla Camera Serracchiani, invoca l’applicazione di questa norma “fino in fondo”, senza per altro nutrire dubbi. Lasciando intendere che il c.d. carcere duro è diseducativo, quindi, contrario alla Costituzione.
Ella, fa parte di quella corrente di pensiero che sostiene che lo Stato deve, cioè, sia obbligato a rieducare gli internati.
Ed è così che si ribalta la questione in punto di diritto.
I detenuti, se vogliono, possono trovare negli istituti di pena vari percorsi rieducativi come quello di lavorare, occuparsi di varie faccende, uscire di giorno per rientrare di notte e altri sconti di pena in caso di buona condotta.
Ma la vera questione che si vuole qui affrontare non è il ravvedimento del detenuto. Gli sconti di pena e i percorsi rieducativi sono garantiti a tutti i detenuti indipendentemente dalla loro resipiscenza.
Il problema è scardinare questa equazione nata da una fallace interpretazione: il c.d. carcere duro, del 41bis, violerebbe l’art. 27 della Costituzione in quanto il detenuto, se deve essere rieducato, non può essere sottoposto a trattamenti troppo limitativi della libertà, come quello del “41bis”, e sono poi quelli che invocano l’abolizione dell’ergastolo ostativo proprio perché se l’internato non esce più vuol dire che la pena non lo deve, e non può rieducarlo in quanto non potrà più essere reinserito nella società.
Chiunque abbia voglia di capire capirà.
L’art. 27, cit., vuole solo stabilire un principio di massima, come ce ne sono tanti nella Costituzione, come quello inserito nel suo art. 1 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo…”; il suo contenuto vuole rendere la pena e la sua conseguente detenzione un mezzo, un momento per far capire che ci sono modi diversi per vivere nella società senza che il detenuto venga umiliato. Nessuno ha l’obbligo di essere rieducato e nessuno ha l’obbligo di educare.
Quel “tendere” vuol dire, appunto, provare a dare un’altra possibilità al detenuto che si renda, lui, e non lo Stato, partecipe di un percorso rieducativo senza alcuna costrizione da parte di nessuno.
E si deve ripetere, che in questi casi nessuno pretende ravvedimenti o pentimenti. Gli sconti sono garantiti a tutti.
Si deve accettare l’idea che questo benedetto articolo non vuole far passare il principio che la pena deve ma solo tendere (=se si vuole) alla rieducazione.
Corollario di questo assunto è che per i detenuti più pericolosi, indipendentemente dal loro ravvedimento, quelli che continuano a mantenere rapporti con il o i gruppi criminali e continuano a dettare ordini per commettere reati efferati, l’ordinamento giuridico deve difendere con gli strumenti al limite, ma sempre entro, il confine della legalità costituzionale.
Il soggetto in questione, anarchico insurrezionale, che da detenuto andava in quel di Fossano ad ordire attentati dinamitardi non davanti una caserma dei Carabinieri, bensì davanti la caserma Allievi Carabinieri, lui che fu renitente alla leva, graziato dall’allora presidente Cossiga. C’è questo particolare che balza agli occhi dei più avveduti: prendersela con chi accetta e non rifiuta, da giovane, le regole e la vita militare; lui che le rifiutò e venne per questo condannato per diserzione aggravata. D’altra parte, cos’è un anarchico se non una persona che rifiuta le regole della civile convivenza?
Quando il Tribunale Militare di Roma lo condannava alla pena detentiva cominciò lo sciopero della fame e, su domanda di grazia del padre, Cossiga firmò l’atto di grazia.
Fece giurisprudenza la sentenza “Cospito” della Corte Costituzionale la quale, giustamente, decise che non si poteva essere condannati più di tre volte per lo stesso fatto (rifiuto di fare la leva militare), in quanto, allora, si configuravano vari reati: renitenza, diserzione, mancata chiamata al servizio di leva, mi pare. Si cercava di evitare una spirale di condanne con aumento delle pene detentive.
Per concludere, il caso Cospito, giuridico alla sua origine, è oggi diventato un caso politico che riverserà dubbi e incerti risvolti.
- Il soggetto non deve morire per non farlo diventare un martire degli anarchici con conseguenze devastanti per l’ordine pubblico;
- lo Stato non può permettersi di revocare il “41bis” per il solo fatto che il detenuto è in sciopero della fame, altrimenti si legittimerebbero un numero abnorme di detenuti a smettere di alimentarsi pur di ottenere risposte alle loro lamentele;
- a sinistra, c’è una sorta di ambigua paura, se è vero che taluni sono per mantenere l’art 41bis, dell’Ordinamento penitenziario, ma molti altri hanno sempre sostenuto che debba essere abolito. Ora, però, tra la debolezza del partito (da notare il silenzio del suo capo Enrico Letta), l’arresto di MMD ristretto anch’esso nel modo del 41bis, scagliarsi contro questa norma darebbe l’impressione di fare un favore alle mafie;
- centro destra e Movimento 5 Stelle hanno invece una linea più chiara e semplice: non si tocca il 41bis;
- la sen. Ilaria Cucchi, per la quale ho la massima stima per quanto ha fatto, dopo aver visitato Cospito ha detto: “Dopo mio fratello nessun altro deve morire di carcere” e questo, con il caso Cospito, proprio non c’entra nulla. Il caso Cucchi, vergognoso e allarmante, nulla ha a che fare con quello qui analizzato. Lì ci furono soprusi e reati commessi da chi doveva proteggere il detenuto; qui c’è un detenuto pericoloso che sfrutta la debolezza delle forze politiche per sollevare il suo caso personale in difesa di tutti i detenuti (non voglio aprire la questione dei rapporti tra Cospito e i detenuti mafiosi) e gettare un grido di allarme verso l’annosa questione dell’ergastolo ostativo, già per molti dato per incostituzionale.
Ma come avevo scritto prima, quando il caso diventa politico, tutto può succedere.
Anche l’impossibile.
Come sentire l’on. Serracchiani dire alla Camera: “Il Pd non ha mai chiesto la revoca del 41bis” (sul caso Cospito) ma ci sono numerosi Tweet di Andrea Orlando che scriveva: “E’ urgente trasferire Cospito e revocare il 41bis”, il 30 gennaio 2023.