La separazione delle carriere, due Csm, il sorteggio e l’Alta Corte disciplinare. Ecco cosa prevede, articolo per articolo, la nuova legge costituzionale sottoposta a referendum il 22 e 23 marzo

(di Andrea Lanzetta – tpi.it) – La riforma della magistratura, approvata in via definitiva dal Senato il 30 ottobre scorso e sottoposta al referendum confermativo del 22 e 23 marzo prossimi, modifica principalmente il Titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei giudici requirenti e giudicanti, introducendo due distinti organi di autogoverno al posto dell’attuale Csm, i cui membri verranno d’ora in poi scelti con il metodo del sorteggio, e creando un’Alta Corte disciplinare. Ma vediamo punto per punto cosa prevede la riforma.

Un ordine, due percorsi
Attualmente la carriera dei magistrati è unica. A risultare separate sono solo le funzioni requirente e giudicante. Per effetto della riforma Cartabia del 2022 però, i giudici possono passare dall’una all’altra soltanto una volta, entro 10 anni dalla prima assegnazione e mai all’interno dello stesso distretto penale, né di altri distretti della stessa Regione né al rispettivo capoluogo del distretto di Corte d’appello.
Intervenendo invece in maniera sostanziale sugli articoli 102, 104 e 106 della Costituzione, la riforma prevede che, come già recitava il dettato originale, «la funzione giurisdizionale» sia «esercitata dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario», che ora però «disciplinano, altresì, le distinte carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti». I primi, i giudici, chiamati a decidere in modo imparziale le controversie; e i secondi, i pubblici ministeri, a esercitare l’azione penale in tutti i casi previsti dall’ordinamento.
Come nel precedente dettato, anche la nuova legge sottoposta a referendum riconosce, all’art. 104, che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». Ma precisa che è «composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».
Sdoppiamento al vertice
Non più quindi due sole funzioni ma carriere separate, seppur ancora all’interno di un unico ordine. Ciascuna però risponderà a un diverso Consiglio superiore della magistratura: uno giudicante e uno requirente. Entrambi avranno quasi le stesse funzioni dell’attuale Csm. Secondo gli attuali articoli 105 e 110 della Costituzione, infatti, al Consiglio superiore della magistratura «spettano le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati», mentre resta in capo «al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».
Con la riforma, «le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti» dei magistrati sono semplicemente ripartiti per «ciascun» Csm in base alla rispettiva carriera, giudicante o requirente. A differenza dell’attuale però, secondo il nuovo dettato dell’articolo 105, i due Consigli non si occuperanno più delle «promozioni» né «dei provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» ma piuttosto delle «valutazioni di professionalità» e dei «conferimenti di funzioni».
Ognuno dei due inoltre, secondo la nuova versione dell’articolo 107, può decidere se dispensare, sospendere dal servizio o destinare ad altre sedi o funzioni i rispettivi magistrati, prerogativa oggi in capo al Csm. Tuttavia, secondo il nuovo dettato del terzo comma dell’articolo 106, il solo Consiglio superiore della magistratura giudicante potrà designare, «per meriti insigni», chi sarà chiamato «all’ufficio di consiglieri di Cassazione». Se prima questo onore poteva essere attribuito solo a «professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori», ora nella platea dei prescelti potranno rientrare anche «magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni». La terza grande novità della riforma però, oltre alla separazione delle carriere e all’istituzione di due Csm, riguarda il metodo di nomina dei membri di questi due organismi.
Un metodo diverso
A presiedere entrambi gli organismi, così come l’attuale Csm, resterà il capo dello Stato. Già al decimo comma dell’articolo 87, che ne disciplina i poteri, la riforma prevede che il presidente della Repubblica presieda sia «il Consiglio superiore della magistratura giudicante» che «il Consiglio superiore della magistratura requirente», come poi ribadito anche dal secondo comma della nuova versione dell’articolo 104. Oltre all’inquilino del Quirinale però il nuovo dettato costituzionale stabilisce, al comma successivo, anche chi altro ne farà parte di diritto: il primo presidente della Corte di Cassazione del Csm giudicante e il procuratore generale della Cassazione del Csm requirente. Tutti gli altri componenti dei due Consigli superiori della magistratura saranno invece scelti mediante sorteggio.
I due terzi dei membri “togati” di ciascun Csm, come stabilisce il nuovo articolo 104, saranno estratti a sorte, rispettivamente, tra gli oltre 7.000 giudici civili e penali e più di 2.000 pubblici ministeri. Come previsto dal nuovo comma sesto dell’articolo 104, questi resteranno «in carica quattro anni» e non potranno «partecipare alla procedura di sorteggio successiva».
Diverso invece il metodo scelto per l’altro terzo di membri “laici” dei due Consigli. «Entro sei mesi dall’insediamento» infatti il «Parlamento, riunito in seduta comune», dovrà compilare, «mediante elezione», un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. Successivamente poi da questa lista saranno estratti a sorte un terzo dei membri del Consiglio della magistratura giudicante e un terzo del Consiglio della magistratura requirente. Tra questi, secondo il comma quinto del nuovo dettato dell’articolo 104, ogni Csm eleggerà il proprio vicepresidente. Inoltre, per garantirne la terzietà, finché sarà in carica nessuno dei componenti dei due Consigli potrà essere iscritto ad «albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Un nuovo organismo
Ultima grande novità della legge costituzionale da sottoporre a referendum è la costituzione di un organo disciplinare a parte per i magistrati, le cui funzioni e prerogative spettano attualmente al Csm. Riscrivendo integralmente l’articolo 105 della Costituzione, la riforma attribuisce «la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari» a un’apposita «Alta Corte disciplinare».
Questa è «composta da quindici giudici», selezionati con metodi diversi. Tre di questi saranno «nominati dal Presidente della Repubblica», che potrà sceglierli «tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio». Altri tre componenti invece saranno «estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti», compilato dal Parlamento riunito in seduta comune con le stesse modalità previste per i membri “laici” dei due Csm. Gli altri membri dell’Alta Corte, infine, saranno composti da «sei magistrati giudicanti e tre requirenti». Tutti e nove saranno «estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità».
Come previsto dal nuovo comma quinto dell’articolo 105, ogni membro dell’Alta Corte resterà «in carica quattro anni». Questo incarico, che non potrà essere rinnovato, è però «incompatibile» con quello di membro del Governo, deputato, senatore, parlamentare europeo e consigliere regionale, nonché «con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge». Il presidente del nuovo organismo invece sarà eletto dai componenti stessi dell’Alta Corte ma dovrà essere scelto «tra i giudici nominati» dal capo dello Stato o tra «quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune». Infine il nuovo testo costituzionale prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte, «anche per motivi di merito», «soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte», che giudicherà «senza la partecipazione dei membri che hanno concorso alla decisione impugnata».
"Mi piace""Mi piace"