Nessuno sconto all’esecutivo ma neppure legittimazione di strategie ostruzionistiche. Il nuovo Dpr emesso dal Quirinale sulla separazione delle carriere recepisce la pronuncia della Cassazione, ma conferma la data del voto. Un eventuale nuovo ricorso, forse al Tar, non è escluso, ma avrebbe l’effetto di inasprire ulteriormente il confronto

(Marco Antonellis – lespresso.it) – Dal Quirinale la vicenda del referendum sulla separazione delle carriere viene osservata con una preoccupazione che nelle ultime settimane è andata crescendo. La decisione di Sergio Mattarella di firmare in tempi rapidissimi il decreto che riformula il quesito, mantenendo però invariata la data del voto, è stata letta come un atto di responsabilità istituzionale, ma anche come un segnale politico rivolto a tutti gli attori della partita, in primo luogo alla magistratura associata.
Il presidente della Repubblica teme che la consultazione popolare, nata per pronunciarsi su una riforma tecnica nonché divisiva, possa trasformarsi in uno scontro frontale tra poteri dello Stato. Negli ambienti del Colle si sottolinea come il clima generale sia già teso: negli ultimi giorni il capo dello Stato è intervenuto, con la consueta discrezione, su due provvedimenti delicati come il decreto sicurezza e il testo relativo al ponte sullo Stretto, a conferma di una vigilanza costante sugli equilibri istituzionali.
la campagna dell’anm e la raccolta firme
Sul referendum, tuttavia, il quadro si è complicato soprattutto per iniziativa di soggetti esterni al governo. La dura campagna dell’Anm contro la riforma, accusata di minare l’autonomia del pubblico ministero, ha contribuito ad alzare i toni. A questo si è aggiunto il caso dei quindici cittadini che, autorizzati dalla Cassazione, hanno avviato una raccolta firme parallela nonostante fossero già state depositate due richieste parlamentari, una di maggioranza e una di opposizione.
Il ricorso presentato contro la data del 22 e 23 marzo ha portato a una pronuncia della Cassazione destinata a fare giurisprudenza. I giudici hanno chiesto un quesito più analitico e hanno stabilito che le diverse iniziative referendarie su uno stesso tema possano sommarsi. Una interpretazione innovativa dell’articolo 138 della Costituzione che, secondo molti osservatori, rischia di aprire la strada a contenziosi capaci di allungare indefinitamente i tempi della consultazione.
il confronto
Di fronte a questo scenario si è resa necessaria un’interlocuzione diretta tra Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ne è scaturito un nuovo Dpr che recepisce le indicazioni della Cassazione ma conferma la data del voto. Dal Quirinale la soluzione è stata definita “giuridicamente ineccepibile” e rispettosa delle prerogative della Corte, ma è evidente la volontà di evitare che il referendum venga trascinato in un limbo procedurale.
La rapidità della firma presidenziale è stata interpretata come un invito alla responsabilità. Un eventuale nuovo ricorso, forse al Tar, non è escluso, ma avrebbe l’effetto di inasprire ulteriormente il confronto. Mattarella, che non intende prendere posizione sul merito della riforma, considera però essenziale che la competizione politica si svolga entro regole chiare e tempi certi. Al Quirinale si è consapevoli di questo rischio, ma prevale l’idea che il ruolo del capo dello Stato sia quello di garante dell’equilibrio tra i poteri, non di arbitro partecipe della contesa.
I prossimi quaranta giorni saranno decisivi. Se il confronto dovesse degenerare, a essere compromessa non sarebbe soltanto una riforma della giustizia, ma la qualità stessa del dialogo istituzionale. È questo l’orizzonte che guida le scelte di Mattarella: nessuno sconto all’esecutivo, ma neppure legittimazione di strategie ostruzionistiche. La leale collaborazione tra poteri, ricordano dal Colle, resta il fondamento della vita repubblicana.
Dopo i continui attacchi tipo quello effettuato dal viceministro Bignami, colui che si è fatto fotografare con la divisa da nazista…”è stata una “goliardata” la defini’ il signor Galeazzo Bignami…al quale vorrei sommessamente ricordare che ” il NAZISMO” tutto fu tranne che una “GOGLIARDATA”…, ai Membri della Cassazione per aver “modificato” il loro “quesito referendario”…penso che un ulteriore ricorso al TAR, vista la totale assenza qualitativa di dialogo…ma solo “PREPOTENZA ISTITUZIONALE”…., sia necessario…..!!!! P.S. mi scuso per l’ uso del “maiuscolo”…..
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ecco un’altro nome che mi ricorda qualcosa…. Galeazzo, Galeazzo chi era ..si chi era? Hummm.
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Leggendo i commenti, si capisce subito che i commentatori di questo blog credono a tutte le cazzate degli acculturati di sinistra. Non capiscono nulla, ma si credono depositari della verità. Gli acculturati, che nel tempo hanno occupato tutte le poltrone del potere, anche le sedie dei sottoscala assegnate ai nulla facenti senza alcun merito, temono giustamente che ove il vento del cambiamento durasse troppo, loro rischierebbero di dover fare i bagagli e tornare nel dimenticatoio.
La cosa incomprensibile é che i comuni mortali di sinistra ( o forse i commentatori si sentono parte del potere che rischia di essere smantellato?) non si pongano delle domande. Perciò gliele pongo io.
In base a quale principio giuridico i promotori della raccolta firme potrebbero ricorrere al TAR una seconda volta?
1) Il Tar ha già dato una legnata dicendo loro che essendo già stato indetto il referendum, secondo quanto previsto dall’articolo 138 della costituzione e dalla legge 352 del 1970 non vi era alcun interesse a procrastinare lo svolgimento del referendum.
2) L’Ufficio del referendum costituito presso la Corte di Cassazione ha scritto nell’ordinanza di 38 pagine che il TAR non aveva titolo a intervenire perché l’indizione del referendum non era un atto amministrativo, ma un fatto giurisdizionale di sua competenza.
3) Non è previsto nella legge 352 nessun organo superiore all’Ufficio per il referendum a cui si possa fare ricorso contro le sue ordinanze. Al limite, i proponenti del referendum potrebbero fare ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo che venga dichiarata incostituzionale la legge 352 del 1970.
4) L’Ufficio per il referendum ha dovuto fare ricorso ad una ordinanza di 38 pagine per giustificare la sua decisione “politica” di smentire se stesso, cambiando il quesito affermando che il quesito posto dai promotori della raccolta delle firme -quindi quello indicato nella prima frase dell’articolo 16 della legge 352 del 1970 sia preminente rispetto a quello previsto nella seconda frase.
5) a questo punto, solo le camere potrebbero ricorrere alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione, in quanto nessun articolo della legge 352 riconosce a quell’ufficio il potere di affermare che sia preminente quanto da loro deciso.
Alla fine un consiglio: commentatori, prima di “menare il can per l’aia” leggete le carte e cercate di capirle.
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