Dopo una serrata trattativa col Quirinale, il nuovo decreto legge viene leggermente edulcorato dal governo, ma conserva intatte le sue misure-bandiera

(di Paolo Frosina – ilfattoquotidiano.it) – Il fermo preventivo ci sarà, ma circoscritto e sottoposto al controllo del pubblico ministero. Lo scudo penale pure, ma dovrà essere “evidente” la sussistenza della legittima difesa. Dopo una serrata trattativa col Quirinale, il nuovo decreto-legge sulla sicurezza viene leggermente edulcorato dal governo, ma conserva intatte le sue misure-bandiera. A partire dalla possibilità per le forze dell’ordine, in occasione di manifestazioni, di “accompagnare nei propri uffici”, trattenendole per un massimo di 12 ore, persone “rispetto alle quali sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento” dell’evento di piazza, anche se non hanno commesso alcun reato. Rispetto alla bozza diffusa nei giorni scorsi, viene specificato che il pericolo dev’essere “concreto“, e non potrà essere desunto semplicemente dall’uso di “caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona”. Soprattutto, del fermo dovrà essere data “immediata notizia al pubblico ministero”, che potrà ordinare subito il rilascio se riterrà che sia stato eseguito senza i presupposti: nella versione precedente, invece, questo potere di controllo non era previsto.
Il provvedimento, firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, contiene poi l’annunciato “scudo” pensato per gli agenti che sparano, ma valido per tutti i cittadini. “Quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione”, come la legittima difesa, chi ha sparato non verrà iscritto nel registro degli indagati, ma potrà godere di tutte le “garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari”, come la possibilità di nominare un difensore o di mentire se interrogato. A questo scopo, il nome del “non-indagato” verrà inserito con “annotazione preliminare” in un “separato modello“. Rispetto alla bozza, viene specificato che la causa di giustificazione dovrà apparire “evidente”.