La Consulta si adegua alla sua stessa sentenza che a luglio ha abolito il tetto di 240 mila euro: così le buste paga delle toghe si gonfiano del 20%

(di Paolo Frosina – ilfattoquotidiano.it) – Quanti funzionari pubblici possono aumentarsi da soli lo stipendio di quasi 100 mila euro all’anno? Tra i pochissimi membri di questo esclusivo club ci sono i giudici della Corte costituzionale, che lo scorso luglio si sono fatti un regalo da record: con il nobile proposito di preservare l’indipendenza della magistratura, hanno dichiarato illegittimo il tetto di 240 mila euro lordi alle retribuzioni statali introdotto nel 2014 dal governo Renzi, ottenendo l’effetto – certamente non sgradito – di far schizzare verso l’alto il proprio salario, legato a sua volta a quella soglia. Così, nelle scorse settimane, un atto interno della Consulta ha adeguato la paga delle toghe alla loro stessa decisione: da 382.691 euro lordi annui, cioè 14 mila euro netti al mese, arriveranno a prenderne 467.487, circa 18 mila. Un bonus “pulito” di oltre il 20% in più sul bonifico mensile.

Per legge, infatti, il trattamento economico dei giudici costituzionali è superiore del 50% a quello del primo presidente della Corte di Cassazione, carica di vertice della magistratura ordinaria. Fino allo scorso luglio, il primo presidente prendeva 255.127 euro l’anno, cioè il tetto di 240 mila euro rivalutato del 4,8%. Con la sentenza che ha rimosso il limite, lo stipendio del capo degli ermellini è tornato quello del 2014, prima della sforbiciata: 311.658 euro lordi. Di conseguenza anche la retribuzione delle toghe della Consulta è risalita al livello precedente: 311.658 più la metà, ovvero 467.487 euro lordi l’anno. Non si tratta ovviamente dell’unica categoria beneficiata: come ha raccontato il Fatto, ad esempio, all’Inps è già stato tentato un blitz per riportare gli stipendi dei direttori centrali a quelli di dieci anni fa. Ma a differenza della Corte, che è un organo costituzionale e può recepire in autonomia la propria decisione, le altre pubbliche amministrazioni devono aspettare un decreto del presidente del Consiglio.

La sentenza della “restaurazione”, peraltro, non porta una firma qualsiasi: il redattore è Francesco Saverio Marini, ex consigliere giuridico di Giorgia Meloni voluto a tutti i costi dalla premier alla Consulta. Il suo provvedimento è stato criticato per essere andato molto oltre rispetto alla questione che era stata sottoposta alla Corte. Il ricorso, proposto dal Consiglio di Stato, non chiedeva infatti di dichiarare incostituzionale il tetto tout court, ma solo di escludere dalla soglia le indennità dei magistrati eletti negli organi di autogoverno (come il Csm), per far sì che anche le toghe più anziane, quindi meglio retribuite, non perdessero interesse a candidarsi.

Nelle motivazioni, però, Marini interpreta a modo suo le intenzioni del giudice rimettente: dal ricorso “appare chiaro”, sostiene, che il Consiglio di Stato reputi violate anche le norme costituzionali sul “principio di indipendenza della magistratura”, per quanto, ammette lui stesso, “non espressamente evocate” nel dispositivo dell’ordinanza. E proprio questo motivo “interpretativo” di ricorso è stato l’unico a venire accolto: secondo la Consulta, il taglio alla retribuzione delle toghe, “in origine tollerabile in ragione della temporaneità della misura”, col passare degli anni si è posto in contrasto col principio di indipendenza, che “va salvaguardato anche sotto il profilo economico”.

Evidentemente 240 mila euro lordi all’anno non erano più sufficienti allo scopo. Ma “non si tratta”, attenzione, “di privilegi corporativi o personali”, bensì “di fondamentali esigenze di garanzia e di equilibrio” tra i poteri dello Stato, che, si legge, “spetta anche a questa Corte salvaguardare”.

Da qui il passaggio successivo è automatico: nonostante il limite di 240 mila euro sia considerato incostituzionale solo per i magistrati, “avendo il legislatore adottato una scelta normativa a carattere generale e senza operare alcuna distinzione tra le diverse categorie di lavoratori (…) l’annullamento della disciplina non può che riguardare tutte le categorie assoggettate al tetto”: compresi, va da sé, i giudici costituzionali. E che non si parli di conflitto d’interessi.