(Stefano Rossi) – Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e ministro, non è nuovo a certe dichiarazioni.
L’ultima, merita una nota a margine sul piano del diritto penale.
Ha scritto sui social: “Proposta Lega in Parlamento: danni a cose e persone? D’ORA IN POI, PAGA CHI ORGANIZZA LA MANIFESTAZIONE”.
Egli ignora be(o)atamente la Costituzione, la quale, all’art. 27, I comma, prevede che: “La responsabilità penale è personale”, che significa, si risponde penalmente solo delle proprie azioni commesse, non per quelle commesse da altre persone.
Ed in linea con tale assunto, l’art. 40, c. p. dispone: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.
E, così pure, l’art. 42, c. p., prevede, al I comma: “Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”.
E, al III comma, è stabilito il limite della responsabilità oggettiva: “La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione”; questo tipo di responsabilità prescinde da una valutazione sulla volontarietà di commettere un reato, ma riguarda più una responsabilità da “posizione” o ruolo avuto in un determinato frangente al momento della commissione del reato.
Esempio tipico, la responsabilità del datore di lavoro o del direttore o vicedirettore responsabile di un giornale per quanto riguarda la diffamazione. Anche se egli fosse assente in azienda, ovvero, non avesse commesso alcuna azione nella commissione dell’evento, in caso di incidente, risponderà davanti alla legge. Spesso, in questi casi, si risponde per omissione nella cura delle norme sulla sicurezza o per non aver controllato gli articoli da pubblicare.
Prima di lanciare una proposta, in modo istintivo, senza studiare, senza confrontarsi con gli uffici legislativi preposti, al solo fine di dissetare i fedeli della demagogia, sarebbe opportuno conoscere il terreno su cui si vorrebbe creare una nuova figura di responsabilità oggettiva.
Dal combinato disposto dell’art. 27 Cost., che costituisce un limite, a quello di cui all’art. 42, III comma, che include una possibilità di punire una persona senza che questi abbia avuto un ruolo, attivo o passivo, nella realizzazione del reato, è la legge, e solo la legge, a poter prevedere una responsabilità oggettiva.
Responsabilità oggettiva espressa, cioè, prevista in modo esplicito dalla legge, riguarda: il reato preterintenzionale; i reati aggravati dall’evento e, i reati di stampa.
Poi ci sono le responsabilità oggettive non espresse, come nel caso dell’aberratio delicti, cioè, si risponde dei reati commessi anche se si voleva commetterne altri diversi (errori nella esecuzione); i casi di chi partecipa ad un evento criminoso, ma si realizza un reato del tutto diverso e imprevisto (es., il palo in una rapina finita con sequestro e omicidio di una o più persone).
Non è questa la sede per approfondire, ma l’art. 45 c. p., prevede che: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”, a guisa di limite alla responsabilità oggettiva e giustificativa in casi del tutto particolari.
Se si potesse approfondire l’argomento, si arriverebbe alla conclusione che, la responsabilità oggettiva, non costituisce una violazione all’art. 27 Cost., in quanto, il reo, anche se non ha agito con dolo o colpa, ha pur sempre avuto un ruolo causativo. Esempio tipico quello del datore di lavoro che, pur assente, non ha fatto tutto per evitare il danno subito dal suo lavoratore.
Nella nota sentenza n. 364 del 1988, la Corte Costituzionale ha stabilito che bisogna: “garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate”. Tanto è vero che, nello stesso art. 27, cit., si fa riferimento ad una eventuale rieducazione del condannato: non avrebbe senso rieducare chi non ha commesso alcuna colpa causativa di un reato.
Altro limite alla responsabilità oggettiva è quello della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. In caso contrario non vi sarà alcuna condanna.
Sul reato di diffamazione del direttore responsabile di un periodico o quotidiano, anche se egli delegasse la funzione di controllo ad altri, risponderebbe del reato. Trattasi di responsabilità da posizione di controllo perché è colui che indica la linea editoriale di un giornale e, pertanto, ne risponde anche se fosse in vacanza o assente.
Infine, l’art. 44. c. p., prevede le condizioni oggettive di punibilità: “Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”. Es., il pubblico scandalo nel reato di incesto: si realizza solo se vi è pubblico scandalo. Evento non certo voluto dal, o dai, rei.
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Alla luce della complessa materia, qui sintetizzata al massimo, della responsabilità oggettiva, Matteo Salvini vorrebbe che rispondesse dei reati di danneggiamento, devastazione e lesioni, colui o coloro che organizzeranno manifestazioni politiche di vario genere.
Ipotesi del tutto assurda per via del fatto che non vi sarebbe alcuna relazione tra gli organizzatori di una manifestazione, spesso assenti, e che non hanno alcun rapporto con coloro che commetteranno reati in concomitanza di questi eventi.
Reati che potrebbero essere molto gravi come le lesioni gravissime o, peggio, arrivare fino all’omicidio.
Inoltre, come succede nel mondo del calcio, la responsabilità oggettiva porterebbe a mostruose conseguenze.
Nel calcio, è stata normata la responsabilità oggettiva verso le società di calcio per i danni commessi all’interno dello stadio. Molti criminali ultras lanciano petardi ed esplodono ordigni al solo scopo di far pagare elevate multe alla società, per cui tifano, che si è rifiutata di elargire a loro, gratuitamente, biglietti d’ingresso e altri vantaggi.
Se la proposta di Salvini diventasse legge, durante una manifestazione politica, si arriverebbe al paradosso di condannare gli organizzatori di una fazione politica per danneggiamenti e devastazioni provocati, però, non dai militanti di quella stessa fazione, bensì da militanti di fazioni avversarie infiltratisi appositamente.
Con il rischio, inoltre, di non sapere mai chi fossero i veri autori dei reati, visto che, spesso, si presentano con il volto coperto da caschi o indumenti.
Vi sarebbero, poi, i casi di più manifestazioni organizzate da partiti avversari in una stessa città, ovvero, una manifestazione autorizzata ed una formatasi senza alcuna autorizzazione, con il risultato che, dopo gli scontri, non si sa chi abbia commesso i reati di danneggiamento e, quindi, chi punire.
Una proposta del genere testimonia la vacuità di una politica demagogica che mira solo a stregare gli sciocchi che ci credono.

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Salvini è quello che sta con Trump, che stranamente è stato estromesso da responsabilità dell’assalto a Capitol Hill ad inizio 2021.
Però se uno rompe una vetrina la responsabilità è di chi ha organizzato la manifestazione.
Patetico, sempre più patetico.
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Pienamente d’accordo.
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in effetti Putin non si metterebbe mai la maglietta con sopra l’immagine di Salvini 😉
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Ma forse un paio di mutande si…
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Salvini studia somaro !!!!
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