(di Alessia Candito – repubblica.it) – Nuovo colpo al sistema Albania. Dopo le sentenze che hanno fatto prima scricchiolare e poi paralizzare la fase 1 del progetto, che a Shengjin e Gjader prevedeva di trasferire i naufraghi intercettati in mare, adesso una pronuncia mette in crisi anche la fase 2, che nei centri ha permesso di portare anche i trattenuti in Cpr italiani.

Nella legge che ha inaugurato la nuova fase, il governo ha previsto che – contrariamente a quanto previsto – in caso di non convalida del trattenimento, un soggetto potesse essere liberato fino a 48 ore dopo l’ordine emesso dal giudice.

Nello specifico, la legge prevede che la mancata convalida del trattenimento non esclude “l’eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento”.

Nel caso venga “adottato immediatamente o, comunque, non oltre 48 ore dalla comunicazione della mancata convalida, il richiedente permane nel Centro fino alla decisione sulla convalida”.

Per gli ermellini, la norma viola sei articoli della Costituzione, ma adesso toccherà alla Consulta pronunciarsi. “Un tema particolarmente sensibile come quello della (ritenuta) illegittima restrizione della libertà personale – evidenziano i giudici supremi – non può che essere immediatamente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, là dove si ravvisi una torsione rispetto alle norme della Costituzione”.

Il caso nasce dal ricorso di un uomo senegalese trattenuto a Gjader, liberato dopo la mancata convalida del primo trattenimento e subito colpito da altro analogo provvedimento emesso dal questore. Per i giudici della Cassazione, in questo modo si profila una lesione della libertà personale.

Una violazione palese – sottolineano gli ermellini – anche del principio di uguaglianza perché si consente la limitazione per decreto “della libertà personale di un individuo solo perché si trova in un centro di rimpatrio a differenza di chi invece è libero”.