La legge non dice come va misurata la presenza di alcol e droga, con l’esame delle urine tracce pure dopo settimane

(di Liana Milella – ilfattoquotidiano.it) – Prendi qualche goccia di un blando ansiolitico e il giorno dopo, o addirittura più d’un giorno dopo, guidi la tua auto e fai un incidente? Le analisi t’incastrano e finisci sott’inchiesta. Proprio com’è accaduto al tennista Jannik Sinner per via della pomata al Clostebol. Perché nel sangue le tracce scompaiono, ma nelle urine no. E che ha fatto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini riscrivendo il codice della strada di cui vanta meraviglie a ogni passo? Ha dato valore proprio a entrambe le verifiche. Ma ora la faccenda finisce davanti alla Consulta. Perché il pm di Pordenone Enrico Pezzi ci vede “tracce” d’incostituzionalità.
L’articolo del codice della strada è uno dei più contestati. La guida dopo aver bevuto alcolici o assunto sostanze stupefacenti. Laddove Salvini ha fatto eliminare un passaggio chiave, e cioè il riferimento a uno “stato di alterazione psico-fisica” all’origine dell’incidente. Sul tavolo del pm Pezzi finisce il caso di una signora che avrebbe guidato sotto l’effetto di droghe, ma proprio questo è tutto da provare. Lui ci riflette su e chiede alla gip Milena Granata di mandare la storia alla Consulta perché sarebbero stati travolti ben tre articoli della Costituzione, “in contrasto con i canoni di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità” citati nell’articolo 3. E ancora, per aver violato la “tassatività, determinatezza e offensività” imposti dall’articolo 25. Nonché perché manca la finalità rieducativa della pena di cui parla l’articolo 27. La giudice gli dà ragione, e a questo punto sarà la Corte a passare ai raggi x la norma Salvini. Vediamo la storia e perché.
È la notte di Natale dell’anno scorso. E a Pordenone una signora (di cui non sveleremo il nome) con l’auto finisce addosso a un’altra. Ricoverata in ospedale dice ai medici di aver assunto tre gocce di En, il noto ansiolitico, nonché un altro farmaco che contiene codeina. Le analisi delle urine confermano la sua positività agli oppiacei. Ma all’opposto quelle farmacologiche su un campione di sangue danno esito negativo. La ragione della discrasia tra i due risultati è evidente: mentre sulle urine si scoprono le tracce di una possibile droga anche dopo diversi giorni o settimane di distanza dall’assunzione, non è così con il sangue che ne rivela la presenza al massimo entro 24-72 ore. E allora la domanda è: la signora alla guida aveva fatto uso di droga oppure no? Per il codice Salvini dev’essere comunque incriminata. Ma proprio qui, sull’incertezza del risultato delle analisi e sui tempi di assunzione dei farmaci, pianta le radici la questione di costituzionalità.
La legge Salvini, che il 25 novembre 2024 ha riscritto tra le fanfare il Codice della strada, stabilisce che chi si pone alla guida di un’auto dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, “a prescindere dalla tipologia degli accertamenti qualitativi utilizzati”, si trova in una situazione di per sé sufficiente per vedersi contestare una possibile responsabilità penale. Sanzione da 1.500 a seimila euro e arresto da sei mesi a un anno, nonché sospensione della patente da uno a due anni. Insomma, per la Salvini sei punito pure se le verifiche sul tuo stato non garantiscono la necessaria certezza. Ma la storia di Pordenone svela le magagne della legge Salvini. Perché la signora in ospedale dichiara di aver assunto le tre gocce di En, ma subito “dopo” l’incidente. Sempre su regolare ricetta aveva usato il Tachidol che contiene codeina. Urine positive, sangue negativo. Come spiega la giudice Granata tutto dipende dal lasso di tempo superiore a 24-72 ore rispetto all’accertamento tossicologico. Con la legge Salvini il reato scatta comunque perché “a prescindere dall’accertamento dello stato di alterazione è sufficiente il mero riscontro di una situazione di positività all’assunzione di tali sostanze per fondare la responsabilità penale”. Per questo la donna può essere accusata di aver provocato l’incidente. Mettendo il caso nelle mani della Consulta, le toghe Pezzi e Granata confrontano vecchia e nuova legge. Nella prima “la distinzione tra stato di ebbrezza e stato di alterazione appariva sintomatico della consapevolezza del legislatore della diversità delle condotte e soprattutto degli effetti diversi prodotti dalle sostanze in questione”, mentre ora la legge Salvini “prescinde in toto dall’accertamento di uno dei requisiti essenziali su cui poggiava l’intero meccanismo punitivo del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, e cioè l’effettivo stato di alterazione psicofisica provocato dall’aver assunto sostanze stupefacenti. Come dicono di solito i giuristi, la norma si è di fatto “espansa”, poiché è divenuta irrilevante la verifica sull’effetto delle eventuali droghe sulla capacità di guida del soggetto e sulla sua pericolosità. E mentre la vecchia legge puniva chi, da drogato alla guida, offendeva il bene giuridico della sicurezza stradale e dell’incolumità delle persone, quella di Salvini punisce lo stesso comportamento, ma sulla base di esami che non attestano da quanto tempo la sostanza incriminata, alcool o droga, sia stata assunta. E ora la palla passa alla Consulta.
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Buffone. Cialtrone. Pagliaccio. Incapace. Demente.
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mi associo ai tuoi complimenti… d’altra parte, uno che dice “lucido sì lucido no”, come se non fosse proprio quella la differenza, non può essere appellato diversamente. Rimane poi il piccolo problema di chi lo ha messo lì…
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