
(Stefano Rossi) – Sull’attentato di Via Rasella, il massacro delle Fosse Ardeatine si è scritto tanto.
Quegli eventi, poi, hanno avuto dei seguiti come le onorificenze a chi aveva commesso l’attentato provocando, così, la morte di 335 innocenti o la fuga, presunta o agevolata, di Kappler dall’ospedale del Celio a Roma.
Io vorrei ricordare l’esemplare sentenza n. 8566 del 2013, della Corte di Cassazione, sez. III Civile.
L’allora ufficiale Erich Priebke partecipò al massacro; in seguito fu arrestato in Argentina, scovato da una troupe televisiva statunitense, estradato in Italia.
Il giornale “la Repubblica” scrisse alcuni articoli definendolo “boia”.
Così, Priebke, per mezzo del suo tutore avvocato, notificò un atto di citazione con una richiesta abnorme di risarcimento dei danni morali per diffamazione aggravata.
La Corte di Appello di Roma, nel confermare il rigetto della domanda, scriveva che “la definizione tecnico/linguistica del termine “boia” – e cioè “colui che ha l’ufficio di eseguire le sentenze di morte” – corrisponde esattamente all’attività svolta dal P. nel corso della seconda guerra mondiale”.
La Corte di Cassazione confermava la decisione di prime cure così: “la stringata quanto lapidaria ed incensurabile motivazione adottata dalla corte di appello che, con il semplice quanto efficace richiamo al significato lessicale del termine così come rinvenuto in un noto vocabolario della lingua italiana, ha condivisibilmente escluso ogni valenza ed ogni contenuto diffamatorio nell’espressione oggi censurata”.
ps. Da notare che, la scorta affidata al criminale nazista, veniva comandata da un ufficiale, almeno di pari grado a Priebke, perché questo è previsto nel codice militare. Difatti, si tratta di un capitano, come del resto era Priebke al tempo dell’eccidio.
Ecco un esempio di come, in certi casi, il buon senso e l’intelligenza, applicata allo spirito di giustizia, avrebbe dovuto consigliare di formare la scorta con tutti carabinieri semplici come monito e segno di disprezzo.
Ricordo, che tra le varie storie che seguirono all’eccidio, c’era, appunto, quella di considerare, l’azione del massacro, quale ordine da eseguire senza possibilità di opporsi, ovvero, quella di potersi rifiutare. Mentre a Kappler venne riconosciuta la scriminante,a Priebke e Hass non venne riconosciuta.
In pratica, ordini e norme, in taluni casi, possono essere disattesi.
E la norma, su come comporre la scorta, doveva essere disattesa.
Chissà se quando verrà Bibi in Italia lo accoglierà qualche presidente del consiglio, sempre parigrado sono.
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