La Corte Costituzionale nel 2004 ha dichiara infondata la questione di legittimità sull’articolo 187 del Codice. Ma ecco perché quell’ordinanza è importante

(di Salvatore Frequente – ilfattoquotidiano.it) – Il nuovo articolo 187 del Codice della strada, così come entrato in vigore, viene visto come una forzatura giuridica a rischio di dichiarazione di incostituzionalità dalla Consulta. La pensano così diversi giuristi italiani, come l’avvocato Claudio Miglio che è pronto già a sollevare la questione di legittimità. Al centro c’è l’articolo del Codice oggi rinominato come “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” e che fino alla scorsa settimana aveva come titolo “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”. L’eliminazione di tutti i riferimenti nel testo proprio allo “stato di alterazione psico-fisica” è, infatti, una modifica tutt’altro che insignificante. Argomento, pochi giorni fa, anche al centro dello scontro tra Vasco Rossi e il ministro Matteo Salvini (principale sponsor della riforma).
Alterazione e pericolo – Adesso, infatti, per il ritiro della patente di guida e il rischio dell’arresto da sei mesi a un anno basterà la sola positività alle droghe, anche se il risultato del test è stato causato da un’assunzione avvenuta molte ore prima e il soggetto non presenta alcuno stato di alterazione. “Siamo tutti d’accorso che la sicurezza stradale va assolutamente salvaguardata, ma così hanno tolto l’unico elemento di reale pericolo che è lo stato di alterazione”, spiega Claudio Miglio, avvocato con una lunga esperienza nel settore dei reati in materia di stupefacenti.
La Consulta nel 2004 – La Corte Costituzionale nel 2004 si era trovata già ad esprimersi proprio sull’articolo 187 del Codice della strada dichiarando la “manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale” sollevata. Ma perché oggi si torna a parlare ancora di dubbi di costituzionalità? “Perché a differenza di vent’anni fa quando la Corte ha salvato l’articolo sulla base della compresenza di due elementi, adesso quello più importante è stato tolto”, spiega l’avvocato Miglio. In quell’occasione la Consulta “disse che non è sufficiente soltanto l’assunzione, ma poiché era presente anche lo stato oggettivo di alterazione psico-fisica, allora il reato aveva un suo diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, in conformità con i nostri principi costituzionali”.
Indeterminatezza della fattispecie penale? – Nel 2004 l’articolo 187 (nella sua vecchia stesura) era stato esaminato dalla Consulta dopo che l’anno prima un giudice di pace di Bobbio, in provincia di Piacenza, aveva sollevato – nel corso di un processo – la questione di legittimità. Il riferimento era alla parte dell’articolo 187 che sanzionava “penalmente la condotta di chi si pone alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti senza prevedere alcun limite oltre il quale il soggetto possa essere considerato in stato di alterazione fisica e psichica”. Aspetto che veniva messo in relazione a quanto, invece, previsto per la guida in stato di ebbrezza per l’uso di bevande alcoliche, che prevede appunto delle soglie minime. Per questo alla Corte è stato chiesto di dichiarare la norma costituzionalmente illegittima sotto il profilo della “indeterminatezza della fattispecie penale” e per violazione del principio della “personalità della responsabilità penale”, che “presuppone la sussistenza della colpa dell’autore della condotta assoggettata a sanzione penale e, conseguentemente, la determinatezza e la conoscibilità del precetto penale“.
L’ordinanza e le motivazioni – Il 27 luglio del 2004, però, la Corte – presieduta da Gustavo Zagrebelsky – aveva dichiarato infondata la questione di legittimità, sottolineando nell’ordinanza che “la fattispecie incriminatrice” è “sufficientemente determinata”, perché “risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Tutto questo, argomentava la Consulta, “a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti“.
Pronti a sollevare la questione di legittimità” – “Adesso la fattispecie è indeterminata“, sottolinea ancora l’avvocato Claudio Miglio. “Al prossimo procedimento penale che avremmo la fortuna/sfortuna di curare solleveremo la questione di legittimità costituzionale“. “Se non c’è l’obiettivo pericolo dello stato di alterazione – un soggetto può avere assunto giorni prima sostanze stupefacenti e non essere pericoloso – perché deve essere imputato in un procedimento penale e subire anche il ritiro della patente?”, aggiunge.
Il testo unico e l’uso personale – “Questa norma viene fatta proprio contro qualsiasi utilizzo di droghe e si tiene in ostaggio la libertà di circolazione di chi fa uso di droghe”, ribadisce Miglio ricordando che “l’uso personale di droghe non è un reato” in Italia. Dopo il referendum abrogativo del 1993, infatti, i cittadini hanno stabilito la depenalizzazione della detenzione per consumo personale di droghe che oggi è considerato solamente un illecito amministrativo (prevedendo, ad esempio, la sospensione della patente di guida). Alla base di tutto vi è il “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti”. “Siccome non potevano cambiare questo principio ormai consolidato nel nostro ordinamento dopo il referendum, hanno fatto entrare dalla finestra questa norma“, commenta Miglio. Avvocato che confida nella dichiarazione di illegittimità costituzionale del nuovo articolo 187 del Codice della strada: “Ma dovremmo aspettare ahimè l’ennesima pronuncia della Consulta che bloccherà la norma. E purtroppo passeranno ancora degli anni“.
A parte l ovvia bocciatura della corte costituzionale, la cosa che lascia senza parole è che questi tamponi non rilevano le droghe di big Pharma ( fentanyl e metadone) …due sostanze devastanti
È tutto incredibile ma si vedono le manine che scrivono ste vaccate… basta ragionare (ma nuoce gravemente alla salute)
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Non si può generalizzare in modo così superficiale.
Ci sono test salivari che rilevano il phentanyl quali Fentanyl Oral Fluid Drug Test prodotto dalla Abbot (Alere) e Biotech; non so se le nostre forze di polizia ne dispongono; ma questo è un tema a parte, specie al momento dove, per fortuna, non abbiamo ancora questa piaga; almeno non in modo così drammatico come negli USA.
Le predette producono anche test salivari per metadone; il metadone è comunque presente in test multidroga ed è rilevabile con un cut off point di 20 ng/ml; quindi anche a concentrazione molto bassa fino a 48 ore dall’ultima assunzione.
Vedremo cosa dirà la corte.
Per conto mio penso che uno degli errori di fondo che si possano commettere sia quello di considerare come stato di alterazione psicofisica solo l’effetto psicotropo.
Personalmente credo e non sono l’unico a pensarla cosi; che vada considerato stato di alterazione anche la fase di astinenza.
Un cocainomane o un eroinomane in crisi di astinenza è disposto anche ad uccidere per una dose; non credi sia anche questo un caso di alterazione psicofisica?
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Se non ho capito male ti fanno un test della saliva che rileva la presenza di alcune sostanze assunte anche giorni prima.
Considerando che in Italia ci sono diversi milioni di consumatori di cannabis, e altri milioni che usano benzodiazepine (rilevate nei test, almeno in alcuni), e ovviamente poi bisogna aggiungere quelli che consumano tutte le altre droghe, potenzialmente avremo a breve milioni di ritiri della patente e processi penali.
Quindi un provvedimento demenziale, in stile salviniano, che produrrà molti più effetti negativi che positivi. Oppure è voluto dai soliti ignoti, che intaserebbero così mostruosamente il sistema penale, garantendo un enorme incremento delle prescrizioni.
Il tutto senza alcuna logica fra l’altro, perchè è come se ti ritirassero la patente perchè qualche giorno prima hai bevuto alcol.
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Pensa che io non fumo e nemmeno mi ‘mbriaco, però prendo tranquillanti (benzodiazepine).
Moh che facciamo? Smetto di dormire per colpa di questo cagone padano?
Sotterriamoli di ricorsi, vediamo come se la cavano.
Ps Paolodiamante o come ti chiami, come vedi non sono il solo a pensare alla vaccata galattica che hanno fatto con questo codice Rocco della strada.
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Non c’è ombra di dubbio che il provvedimento, così come è stato formulato, sia da buttare via se non altro perché fa di tutta l’erba un fascio senza alcuna benché minima distinzione delle varie fattispecie.
Uno potrebbe assumere sostanze psicotrope sotto controllo medico ed i test salivari non sono così intelligenti, così come i metodi di analisi utilizzati in ambito forense ( spettrometria di massa o cromatografia liquida) da sapere se la sostanza o il metabolita rilevato sia frutto di un uso “ricreativo” della sostanza o di un uso terapeutico.
Di un provvedimento che ponga fine alle morti in incidenti stradali dovuti all’uso di alcol e droghe ci sarebbe bisogno, ma andrebbe fatto in modo corretto e non solo dettato dalla fretta per farsi pubblicità.
Non regge invece il paragone con l’alcol; l’alcol etilico è una delle molecole organiche più piccole in assoluto e non lascia quindi metaboliti come le droghe così comunemente intese; si può solo rilevarlo finche è ancora presente nell’organismo; cioè devi beccare il tipo ubriaco; diversamente non lo si rileva più.
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L’assurdo secondo me è che il provvedimento rappresenta una sorta di punizione per l’uso di determinate sostanze alteranti, a prescindere dal fatto che chi le ha assunte sia alterato o meno quando guida. Se fumi cannabis o prendi psicofarmaci (mi riferisco a queste due categorie perchè comprendono letteralmente milioni di persone: 10% della popolazione per la cannabis, 15% per gli psicofarmaci), anche se ti metti alla guida due o tre giorni dopo sei potenzialmente soggetto a ritiro della patente e processo penale. Il sistema giudiziario ne risulterebbe sommerso (e mi chiedo se non sia il reale fine della legge).
Assumere droghe non è reato ma in questo modo lo diventa. Per questo ho fatto l’esempio dell’alcol: l’alcol dopo poche ore non viene più rilevato e la persona non è più in stato di alterazione, per cui non ha senso punirlo. Un test salivare che fosse in grado di rilevare presenza di alcol dopo alcuni giorni permetterebbe di ritirare la patente a persone che guidano in stato di perfetta lucidità, il che non ha letteralmente senso, a meno che non si voglia punire il fatto stesso di aver bevuto alcol, a prescindere dalla pericolosità al volante.
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pare che nei bagni delle camere parlamentari sono state trovate tracce consistenti di svariate sostanze psicotrope.
forse è per questo che scrivono leggi ad catzum…!!!
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