Autonomia, la Consulta accoglie il ricorso delle Regioni e boccia parzialmente la riforma. Accolti alcuni profili di incostituzionalità presentati nei ricorsi delle regioni

Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie

La Corte costituzionale ha ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece “illegittime” specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo, come rende noto la Consulta.

Autonomia differenziata, la Consulta smonta la riforma: “Illegittime alcune parti della legge. Ora il Parlamento riscriva le norme”

Autonomia differenziata, la Consulta smonta la riforma: “Illegittime alcune parti della legge. Ora il Parlamento riscriva le norme”

(ilfattoquotidiano.it) – La Corte costituzionale “ha ravvisato l’incostituzionalità” di alcune norme della riforma sull’autonomia differenziata, approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso giugno. Decidendo sui ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, la Consulta ha giudicato illegittimi numerosi aspetti della legge: nello specifico, spiega un comunicato, “la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la Regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del principio di sussidiarietà; il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (Lep) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento; la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) a determinare l’aggiornamento dei Lep; la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge”, conclude la nota.