DDL ZANETTIN-BONGIORNO – Obbligo di contraddittorio tra le parti per dare il via libera al prelievo di informazioni da cellulari, pc e tablet

(DI ANTONELLA MASCALI – ilfattoquotidiano.it) – Nuovo attacco alle indagini da parte della maggioranza di centrodestra. Oggi, in commissione Giustizia del Senato, si vota il ddl Zanettin-Bongiorno sulle modalità di sequestro di cellulari e altri dispositivi elettronici. In teoria, per coniugare il diritto alla privacy con le esigenze delle indagini; nei fatti, metterà a repentaglio migliaia di inchieste anche per un reato come la corruzione, per la quale la classe politica ha sempre provato a spuntare i mezzi dei magistrati.
Questa maggioranza, dopo essere riuscita a escludere la corruzione dai reati ostativi ai benefici carcerari, dopo aver escluso l’utilizzabilità di intercettazioni casuali sia pure per reati intercettabili, adesso – nell’attesa di riuscire a escludere il trojan per i reati corruttivi – ha trovato un’altra strada: se un pm sequestra un dispositivo elettronico, dallo smartphone al computer, deve fare una copia forense che attesti l’assenza di alterazione dell’intero contenuto, e fin qui tutto lineare, ma per quanto riguarda la selezione del materiale, c’è l’inghippo. Per separare quello utile alle indagini da quello che è estraneo e la cui diffusione sarebbe una violazione del diritto alla riservatezza, il pm la sua scelta la deve discutere in contraddittorio con le parti. Deve avvisare indagati e parti offese entro 5 giorni dal sequestro; inoltre, deve comunicare “data e ora” della selezione poiché ”i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di partecipare alle operazioni di selezione ed estrazione dei dati”.
Cosa vuol dire in concreto? Che un pm, per esempio, se nella sua selezione accantona la foto di una cena, apparentemente insignificante, privata, perché attorno a un tavolo ci sono sedute due persone sospettate di fare accordi corruttivi o mafiosi, il pm durante il contraddittorio dovrà spiegare alle parti in causa a vario titolo perché vuole tenere quelle foto. Vuol dire mettere sull’avviso persone indagate e potenziali indagate su cosa si sta indirizzando l’accusa. Ecco perché il ddl così com’è va ben oltre il giusto obiettivo di tutelare la vita privata di ciascuno, manderà in fumo le indagini anche per reati associativi. Per non parlare dello spreco di risorse e di tempo per i vari ricorsi previsti.
Si legge nel ddl FI-Lega che “la selezione dei contenuti dovrebbe essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali anche in relazione alla conservazione dei dati nell’archivio digitale delle intercettazioni” e si fa notare che anche “operatori della giustizia” ascoltati in Commissione nel periodo dell’indagine “conoscitiva sulle intercettazioni” posero il problema della privacy in merito a quel genere di sequestri.
Il problema della privacy rispetto a uno smartphone o a un pc sequestrato , nell’era dei social, è oggettivo ed è stato posto anche da diversi procuratori in Commissione, ma non nei termini in cui si è spinto il ddl della maggioranza, che prevede, nei fatti, come spiegato, una discovery largamente in anticipo delle indagini, vanificandole. Il procuratore di Milano, Marcello Viola, disse in Commissione che attualmente con il sequestro di cellulari e quant’altro “si rischiano inammissibili e illecite diffusioni di dati personali che nulla hanno a che fare con le indagini e attengono alla sfera intima e inviolabile delle persone” e quindi suggerì che dalla copia forense dell’intero contenuto si possano estrarre “espressamente solo dati rilevanti ai fini dell’accertamento del reato” per cui il pm sta indagando.
Se avesse avuto a cuore anche il destino delle indagini, allora il centrodestra avrebbe potuto rifarsi al ddl che il senatore Roberto Scarpinato, M5S, ex magistrato antimafia ha presentato nei mesi scorsi. Si prevede che il pm, dopo aver ricevuto la copia forense, pronta al massimo entro 72 ore, la custodisce in tutta sicurezza nell’archivio riservato, ora destinato alla conservazione delle sole intercettazioni, il tempo “strettamente necessario” per selezionare il materiale utile alle indagini, in segreto e da solo. Dopo la cernita, il pm “provvede” se lo chiedono le parti “alla distruzione della copia dei dati”. Nel momento in cui può avvenire la discovery, dopo, per esempio, l’avviso di conclusione indagini, ci potrà essere il contraddittorio, a garanzia della difesa, davanti al giudice. In questo modo si conciliano tutti gli interessi. Salva la privacy ma salve anche le indagini senza che siano allertati mafiosi, corruttori e trafficanti.
La Bongiorno, quella dell’ ASSOLTO ASSOLTO ASSOLTO!
Quella lì?
Incredibile.
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