“GIUSTIZIA SELVAGGIA” – È sorprendente che molti nostri sedicenti garantisti siano favorevoli al rischio che la pena di morte sia inflitta ed eseguita non all’esito di un regolare processo, ma da un privato

(DI PIERCAMILLO DAVIGO – ilfattoquotidiano.it) – Il Codice penale dal 1930 all’art. 52 stabiliva: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Con la legge 13 febbraio 2006, n. 59, furono aggiunti i seguenti commi: “Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
L’art. 55 c.p. prevede altresì che quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’art. 59 c.p. stabilisce poi che, se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), nell’art. 2, comma 2 ammette la liceità dell’uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti “assolutamente necessario” per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.
Quindi il pericolo di aggressione deve essere contro la persona e non solo contro il patrimonio.
Nel corso della XVII legislatura, la Camera dei deputati aveva approvato, il 4 maggio 2017, una proposta di legge diretta a regolamentare le ipotesi in cui è riconosciuta la legittima difesa domiciliare. Il provvedimento, passato all’esame del Senato (cfr. A.S. 2816), non ha concluso l’iter legislativo.
La proposta approvata dalla Camera constava di due articoli: il primo interveniva sugli artt. 52 e 59 del Codice penale.
La modifica all’art. 52 considerava legittima difesa, nei casi di violazione di domicilio:
la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte;
la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.
Tale modifica era integrata da un ulteriore intervento sull’art. 59 del codice penale, relativo alle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte esistenti. Veniva aggiunto un comma in base al quale, nella legittima difesa domiciliare (di cui all’art. 52, secondo e terzo comma, c.p.), era sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:
se l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta la reazione;
se detta reazione avviene in situazioni che comportano un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
Peraltro, tale proposta non è divenuta legge.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione si sono comunque occupate della commissione di un reato in tempo di notte (aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.) con sentenza n. 40275 del 15.07.2021 dep. 08.11.2021 Rv. 282095, così massimata: “La commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta ‘minorata difesa’, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto”.
Vi è quindi un orientamento del legislatore a estendere i limiti della legittima difesa fino a rischiare di violare i limiti posti dalla Cedu, con possibili condanne dello Stato italiano in sede internazionale.
Alla base di tale tendenza vi è la percezione di insicurezza alimentata da taluni mezzi di informazione, peraltro infondata.
Ho ricordato in un recente articolo su questo giornale che “nel 1991 gli omicidi volontari in Italia furono 1.938, mentre nel 2021 si contarono 303 omicidi, con un tasso di 0,51 per 100.000 abitanti tra i più bassi dell’Unione europea; nel 2022 salirono a 314)”.
Se gli omicidi sono un sesto di quanti erano trent’anni fa non si può sostenere seriamente che la sicurezza sia diminuita.
Ma a prescindere da questi aspetti, pure importanti, va ricordato che la legittima difesa non può essere confusa con la vendetta.
Se l’aggressione è cessata e l’aggressore o gli aggressori sono in fuga si è fuori dalla portata dell’esimente della legittima difesa.
Inoltre, in un caso ritornato nelle cronache a seguito di una recente condanna, non ricorreva neppure l’ipotesi, pur prevista, che l’arma fosse legittimamente detenuta da chi la usò.
La Corte suprema di cassazione, sez. I, con sentenza 27 aprile 2021, n. 15851, respinse il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza d’appello, che aveva confermato la sua condanna di primo grado per omicidio volontario ed escluse l’applicabilità dell’art. 52 c.p.
Va infatti considerato che l’illegale detenzione di un’arma da sparo è un delitto e il porto della stessa è un altro delitto.
Fuori dall’ipotesi di legittima difesa chi uccide risponde di omicidio volontario.
Inseguire gli aggressori in fuga (quindi quando l’aggressione è cessata) e ucciderli non rientra nel concetto di legittima difesa, ma in quello di vendetta, definita dal filosofo e giurista Francesco Bacone una sorta di giustizia selvaggia.
Va da ultimo ricordato che la Costituzione della Repubblica, nell’art. 27 stabilisce che “Non è ammessa la pena di morte”.
È sorprendente che molti sedicenti garantisti siano favorevoli al rischio che la pena di morte sia inflitta ed eseguita non all’esito di un regolare processo, ma da un privato che si vendica.
Lezione di Davigo alla destra cialtrona che assolve sempre e solo con i suoi delinquenti… E ai garantisti col birignao che lo chiamano a vanvera “giustizialista” o “forcaiolo”.
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Direi ben più che cialtrona, riferito a QUESTA destra specialmente. Direi… guarda, direi proprio criminale. Il discorso in fondo, così torna meglio. Non trovi?
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Perfettamente in sintonia con ciò che ho scritto ieri…
Grazie, Davigo👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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Nonostante la chiarezza dell’esposizione, che non dovrebbe neppure essere necessaria in questo caso, molti italioti parteggiano per l’assassino.
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