(Stefano Rossi) – Naturalmente non mi esprimo sul piano del diritto in senso stretto bensì sull’opportunità di riconoscere ampio diritto a coloro che non te ne concedono nemmeno un grammo. Anzi.

Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza 8 ottobre 2020, n. 28112. Tribunale e Corte d’Appello condannavano un detenuto che aveva minacciato un appartenente alla polizia penitenziaria per minacce aggravate dal metodo mafioso  avendo evocato la parentela con detenuti al 41 bis. La corte di cassazione ha ritenuto non sussistere l’aggravante con una motivazione molto formale e strettamente legata a principi di legalità che stridono, a mio modo di vedere, con la lotta alle mafie che implicherebbe una più attenta partecipazione proprio dei magistrati giudicanti.

In un momento storico dove emergono fatti inquietanti all’intero delle carceri con la presenza di telefonini e altri oggetti vietati rinvenuti all’interno delle celle che farebbero presumere, ad un attento osservatore, non tanto una complicità quanto le forti pressioni e minacce delle criminalità organizzate verso coloro che lavorano all’interno dei penitenziari.

Quindi, oltre a minacciare un poliziotto, il detenuto, si è arrogato il diritto di appesantire le minacce ricordando che i suoi parenti sono detenuti al 41 bis, cioè, detenuti per gravi reati di mafia. Chiunque ricevesse una minaccia con tale precisazione subirebbe una coartazione della sua volontà che nessun lavoratore dovrebbe subire sul posto di lavoro.
Uscendo dal carcere, entrando in macchina, andando con i figli a scuola, avrebbe sempre quella impressione di essere in pericolo. Ma i giudici invece non si sono messi dalla parte del lavoratore bensì dalla parte di colui che si vanta e si “onora” di avere partenti ristretti al 41 bis.

Ed ecco il mirabolante passaggio del ragionamento. “La sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso non può essere evinta dal richiamo alla posizione di spicco della malavita e dalla potenzialità criminale delle sue minacce…..pur connotate da un’indubbia valenza intimidatoria, non possono di per sé sole dirsi oggettivamente idonee ad esercitare una coartazione psicologica sulle persone….potendo … costituire il frutto di una, certamente deprecabile, esplosione d’ira, non supportata da alcuna intenzione di conferire colorazione mafiosa alla minaccia”.
In buona sostanza, se gli avessero tagliato un dito, se gli avessero violentata la moglie, se gli avessero ucciso il cane e fatto trovare la testa dentro il letto, allora si, che si poteva considerare la minaccia aggravata dal metodo mafioso.
Ma, secondo lo strettissimo senso del diritto penale, solo a parole non la si può riconoscere questa aggravante.

Manca il sangue. Prima muori, poi posso riconoscere questa aggravante!