(di Maria Rita Gismondo – Il Fatto Quotidiano) – Premessa: tracciare i positivi è necessario per la sanità pubblica e per non essere impreparati di fronte un virus ancora, in parte, sconosciuto. Voglio però tornare a parlare di infodemia. Ricordiamo una delle dichiarazioni più attendibili del direttore generale dell’Oms: Covid 19 è anche “infodemia”, cioè eccesso di informazioni, spesso poco affidabili. Siamo stati tutti vittime di una comunicazione malata. Troppe notizie, strumentalizzazioni, falsità. L’estate, se non ha guarito questa patologia, l’ha attenuata. Pur tuttavia aleggia il rischio della recrudescenza. Il timore è che la “pandemia parallela” continui. Se ormai siamo abituati a consigli intermittenti su guanti e mascherine e al distanziamento sociale che va da un metro a cinque a seconda del luogo, non possiamo permetterci che venga ancora falsata la verità, facendo nuovamente cadere nel panico tutti. Torno sulla definizione di “caso”, “infezione” e “malattia infettiva”. Al di là delle considerazioni sulle misure da intraprendere, nessuno può permettersi di creare nuove definizioni. Chi ha studiato Medicina sa benissimo che all’esame di Infettivologia spesso si è sentito chiedere: “Qual è la differenza tra infezione e malattia infettiva?”. La risposta è stata sempre netta e unica, ripresa anche dall’Enciclopedia Treccani. “Infezione” è ogni processo caratterizzato da penetrazione e moltiplicazione, nei tessuti viventi, di microrganismi patogeni unicellulari o virus. Il concetto di infezione – continua la Treccani – non si identifica con quello di malattia infettiva, poiché esistono casi di infezione senza alcun fenomeno morboso. Invito tutti coloro che rilasciano dichiarazioni e chi le trascrive ad attenersi alle definizioni. Interpretare uno stato morboso come una semplice presenza di virus penalizza la medicina preventiva ma fare il contrario, lasciando credere che tutti i soggetti positivi a SarsCoV2 siano malati, è un reato. Articolo 658 del codice penale: chiunque suscita allarme presso l’Autorità o presso enti o persone, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro. Auspico ci sia qualche magistrato che mi legga e voglia applicarlo.